Cassazione Civile, Ordinanza n. 09638/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della lite originaria tra confinanti, ma un successivo procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione n. 26993/2025. La parte istante ha dedotto che nel dispositivo dell'ordinanza era stata omessa la liquidazione delle spese del procedimento di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, svolto ai sensi dell'art. 373 c.p.c. davanti alla Corte d'appello di Brescia. La Corte ha verificato che, per mero errore materiale, il dispositivo faceva riferimento alle sole spese del giudizio di legittimità, senza menzionare anche quelle della fase precedente ex art. 373 c.p.c. La domanda di correzione è stata quindi accolta. La vicenda originaria richiamata nel testo riguardava un conflitto tra proprietari confinanti su fosso di scolo, quota del terreno, recinzione, distanze legali e manutenzione del fosso; tuttavia, nel presente provvedimento, il thema decidendum è limitato alla correzione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 26993/2025, sostituendo la formula sulle spese con una che includa anche la precedente fase ex art. 373 c.p.c. Ha inoltre escluso la liquidazione di spese per il procedimento di correzione, richiamando il principio secondo cui in tale procedimento, di natura sostanzialmente amministrativa, non è configurabile soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure se la controparte si oppone alla rettifica.
Norme richiamate
richiamato come base della fase incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, le cui spese dovevano essere incluse nella liquidazione corretta
artt. 287 c.p.c., 288 c.p.c. e 391-bis c.p.c.
richiamati per qualificare il procedimento di correzione degli errori materiali come procedimento sostanzialmente amministrativo
esclusa la sua applicazione al procedimento di correzione, perché non vi è soccombenza tra le parti
Cass. Sez. U, sentenza n. 29432 del 14/11/2024
"Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica"
principio ribadito dalla Corte per escludere la liquidazione delle spese del procedimento di correzione
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali la Corte può rettificare il dispositivo quando emerge un mero errore di formulazione o di omissione, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale del provvedimento.
- Le spese liquidate in un provvedimento devono comprendere tutte le fasi processuali che il giudice intenda effettivamente rimborsare; l'omissione di una fase già svolta può essere emendata con la correzione dell'errore materiale.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non dà luogo a soccombenza tra le parti; pertanto non si liquidano le spese del procedimento stesso, anche se la controparte vi si oppone.
- La fase cautelare ex art. 373 c.p.c. è autonoma ai fini della regolazione delle spese e, se erroneamente omessa nel dispositivo, può essere inserita mediante correzione materiale.
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