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Sentenza

Sentenza n. 739/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: - alla sentenza n. 319/2024 del Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro, pubblicata il 17.04.2024, all’esito del procedimento iscritto al n. 78/2024 R.G.

Giustizia amministrativa202500637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero a renderla disponibile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 319/2024 del Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ed era stato ordinato al Ministero di mettere la Carta a disposizione dell'interessata. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile perché la sentenza civile era stata notificata al Ministero il 24 aprile 2024, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno. Nel merito, il TAR ha accertato che non risultava l'esecuzione della sentenza e ha ordinato al Ministero di adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo le somme dovute. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino al saldo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, anche su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso inutilmente del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell'azione esecutiva, una volta verificati anche il passaggio in giudicato del titolo e l'inerzia dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha novellato la disciplina della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

  • l. n. 107/2015

    Carta elettronica del docente

    Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato civile, la cui esecuzione è stata ordinata dal giudice amministrativo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, indicando le attività necessarie per assicurare la concreta attuazione del comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, conferendogli il potere di compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione e di pagare le somme dovute.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato può giustificare la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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