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Sentenza

Sentenza n. 235/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di archiviazione della domanda di aiuto n. 44811424298, comunicato con PEC in data 29 ottobre 2025, adottato dalla Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, presentata dalla società ricorrente per l'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica".

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione della domanda di aiuto per l'intervento SRA 29, relativo all'adozione e al mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha impugnato il provvedimento regionale di archiviazione della domanda di aiuto n. 44811424298, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. La ricorrente, subentrata dal 1° maggio 2024 nella conduzione delle superfici agricole oggetto della domanda, ha effettuato la notifica del subentro nel metodo di produzione biologica soltanto il 20 settembre 2024, dopo 142 giorni. Sono stati dedotti la violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e del principio di continuità del metodo biologico, nonché eccesso di potere per sviamento; errata applicazione del d.lgs. n. 148/2023; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, difetto di ragionevolezza e proporzionalità, lesione del legittimo affidamento e sussistenza di una causa di forza maggiore. La società ha richiamato anche malfunzionamenti del sistema informatico e la nota regionale che aveva prorogato alcuni termini per la presentazione delle domande di sostegno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l'archiviazione della domanda. L'art. 17, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 148/2023 impone l'aggiornamento della notifica relativa al metodo di produzione biologica entro trenta giorni dalla modifica e, per il trasferimento di superfici agricole già condotte con metodo biologico, l'Allegato IV, sezione C, stabilisce che la notifica del cessionario debba essere rilasciata entro novanta giorni dalla variazione di conduzione, al fine di garantire la continuità della certificazione. Poiché il subentro risaliva al 1° maggio 2024 e la notifica era stata effettuata il 20 settembre 2024, il termine di novanta giorni era stato superato. Anche considerando la nota regionale n. 438 del 3 luglio 2024 e i termini da essa indicati per l'inserimento delle domande nel portale SIAN, la notifica risultava comunque tardiva: rispetto al termine del 30 agosto 2024 per la domanda iniziale erano decorsi 121 giorni dal subentro. Il Collegio ha ritenuto congruo il termine di novanta giorni e non ha reputato che i malfunzionamenti del sistema potessero giustificare l'omessa notifica per l'intero termine disponibile, né ha ravvisato i dedotti vizi di violazione di legge, sviamento, travisamento, difetto di istruttoria, irragionevolezza, sproporzione, lesione dell'affidamento o forza maggiore. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. 6 ottobre 2023, n. 148

    La persona fisica o giuridica notifica l'inizio della propria attività di produzione biologica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento attraverso il SIB. [...] L'operatore aggiorna i dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica trasmettendo una notifica di variazione [...] entro trenta giorni dall'avvenuta modifica. [...] In caso di prima notifica con superfici agricole già condotte con metodo biologico [...] si applica quanto previsto dall'allegato IV - Sezione C

    La disposizione impone agli operatori di aggiornare tempestivamente la notifica relativa al metodo di produzione biologica e rinvia, per il trasferimento di superfici già condotte con metodo biologico, alla disciplina speciale dell'Allegato IV, sezione C.

  • Allegato IV, sezione C, del d.lgs. 6 ottobre 2023, n. 148

    Al fine di mantenere la continuità della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico [...] la data di rilascio della notifica dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione

    Il termine di novanta giorni per la notifica del cessionario costituisce il limite entro il quale deve essere formalizzato il subentro, anche per assicurare la continuità della certificazione biologica.

  • art. 1 d.m. 29 luglio 2024, n. 0341205

    Richiamato quale base dell'autorizzazione regionale alla presentazione delle domande di sostegno entro termini ampliati in relazione a malfunzionamenti del sistema.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata all'esito della camera di consiglio, dopo che le parti sono state sentite sulla possibilità di definire il giudizio con sentenza semplificata.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di superfici agricole già condotte con metodo biologico, la notifica del subentro da parte del cessionario deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla variazione della conduzione; il superamento di tale termine legittima l'amministrazione a non riconoscere gli effetti utili della notifica tardiva ai fini dell'accesso agli aiuti.
  • La proroga o l'ampliamento dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, disposto per malfunzionamenti del sistema informatico, non comporta automaticamente la sospensione o la proroga del distinto termine previsto per notificare il mutamento della conduzione aziendale.
  • Le difficoltà o i malfunzionamenti del sistema informatico non giustificano il ritardo per l'intero termine assegnato per l'adempimento quando non sia dimostrato che abbiano concretamente impedito la tempestiva presentazione della notifica entro il termine previsto.
  • Il termine previsto per la notifica del subentro nel metodo di produzione biologica è legittimo se congruo rispetto alla finalità di garantire la continuità della certificazione, e il suo mancato rispetto può prevalere sulle esigenze di conservazione sostanziale della continuità produttiva ai fini della concessione dell'aiuto.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAgricoltura e pesca
RamiContributi e finanziamenti pubbliciCommercio e attività produttive
IstitutiTermini del procedimentoProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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