Sentenza del 08/02/2017 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro e, in particolare, la presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze insieme al bene principale. Il punto decisivo era stabilire se i terreni compresi in un unico complesso immobiliare turistico-ricettivo, situato in un piccolo borgo e destinati al servizio e all'ornamento del centro ricettivo-congressuale, potessero essere qualificati come pertinenze dell'immobile principale.
La decisione
La qualificazione pertinenziale dei terreni è stata riconosciuta. Poiché le pertinenze seguono la disciplina del bene principale, i terreni destinati funzionalmente al servizio e all'ornamento del complesso turistico-ricettivo devono essere assoggettati, ai fini dell'imposta di registro, al medesimo trattamento previsto per il bene principale. Il testo non indica espressamente le parti processuali né il dispositivo completo, ma il principio affermato favorisce la posizione volta a riconoscere il vincolo pertinenziale.
Norme richiamate
Disciplina civilistica delle pertinenze e delle accessioni
Le pertinenze sono beni destinati in modo durevole al servizio o all'ornamento di un altro bene principale e, in linea generale, seguono la sorte giuridica di quest'ultimo.
Disciplina dell'imposta di registro
Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione di un bene come pertinenza comporta l'applicazione del trattamento fiscale previsto per il bene principale, quando sussista un rapporto funzionale e durevole di servizio o ornamento.
Massime di principio
- Per stabilire se un terreno è pertinenza occorre verificare l'esistenza di un rapporto funzionale, oggettivo e durevole con l'immobile principale, non la sola vicinanza fisica o l'appartenenza allo stesso complesso.
- La destinazione del terreno al servizio o all'ornamento di una struttura turistico-ricettiva può integrare il vincolo pertinenziale quando risulta coerente con l'organizzazione complessiva del complesso immobiliare.
- Una volta riconosciuta la pertinenzialità, il bene accessorio segue, ai fini dell'imposta di registro, il regime fiscale del bene principale.
- La valutazione deve essere concreta e basata sulla funzione effettivamente svolta dal bene, considerando anche l'unitarietà del complesso, la destinazione urbanistica e l'uso durevole dei terreni.
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