Sentenza n. 134/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che riconosceva il beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza n. 72/2023 del Tribunale ordinario di Mantova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione l’importo complessivo di 1.000 euro tramite il sistema della Carta elettronica. Nel corso del giudizio il Ministero ha dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese poiché l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la notifica del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che era venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Non ha esaminato ulteriormente l’oggetto della controversia, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, ha applicato il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento successivo alla notifica del titolo esecutivo confermava la fondatezza della pretesa del ricorrente. Il Ministero è stato pertanto condannato a rimborsare i 5/6 delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la restante parte è stata compensata.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta in corso di giudizio.
Massime di principio
- Quando la pubblica amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata con il ricorso per ottemperanza nel corso del giudizio, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese, l’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto successivamente alla notifica del titolo esecutivo, giustifica l’applicazione del principio della soccombenza virtuale a carico dell’amministrazione, se conferma la fondatezza della pretesa di ottemperanza.
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