Sentenza n. 1522/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza alla sentenza n. 434/2024 resa il 02/02/2024 dal Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 434/2024, non impugnata e munita di attestazione di irrevocabilità, aveva condannato l'amministrazione all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici del valore di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi. La sentenza era stata notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse adempiuto. È stata chiesta l'esecuzione del giudicato, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una mera costituzione di stile, senza dimostrare l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il Ministero non aveva provato di aver adempiuto. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, disponendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola all'interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio, dopo la notificazione della sentenza all'amministrazione, consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è decorso senza adempimento.
- La mera costituzione dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza, senza prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato, non impedisce l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'insediamento all'istanza dell'interessato e fissando un termine per l'esecuzione commissariale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
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