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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33912 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento TARSU relativo all'anno 2004, per complessivi Euro 20.727,00, sostenendo che le superfici dello stabilimento industriale non fossero tassabili perché destinate alla produzione e allo stoccaggio di rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani, il cui smaltimento era effettuato autonomamente e a proprie spese. Sono state inoltre contestate la quantificazione delle superfici tassabili, l'assenza o irregolarità del servizio comunale, la sanzione per omessa dichiarazione e gli effetti dell'interpello presentato all'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto generiche o infondate le censure relative alla motivazione della sentenza, all'interpretazione del D.Lgs. n. 507 del 1993 e all'onere della prova. Il contribuente deve dimostrare in modo puntuale, per ciascuna area, che essa sia inidonea a produrre rifiuti oppure che vi si producano rifiuti speciali il cui smaltimento sia effettuato direttamente dal produttore. Non è sufficiente indicare genericamente la destinazione industriale dell'immobile o produrre una perizia riferita solo a una parte delle superfici. È stata inoltre esclusa l'estensione automatica del giudicato relativo a un'altra annualità e chiarito che la TARSU è dovuta se il servizio è istituito ed è potenzialmente utilizzabile, anche se il contribuente non lo utilizza o il servizio non è svolto in modo perfettamente regolare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di Euro 1.400,00 per spese processuali, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2

    Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro particolare natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

    L'esclusione riguarda le aree strutturalmente e stabilmente inidonee a produrre rifiuti. Il contribuente deve provare concretamente sia la destinazione dell'area sia l'effettiva impossibilità di produzione di rifiuti.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    Non si computano le superfici in cui di regola si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento provvede il produttore a proprie spese.

    La superficie può essere esclusa dalla base imponibile quando il contribuente dimostri che in quella specifica area si producono rifiuti speciali e che il relativo smaltimento è effettuato direttamente e a proprie spese.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68

    La disposizione è stata richiamata per la qualificazione delle aree e dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività industriale.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3, lett. c)

    È stato richiamato per sostenere la natura speciale dei rifiuti prodotti nelle aree di lavorazione industriale, ma la Corte ha comunque richiesto una prova concreta e individualizzata delle superfici interessate.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 11

    Il silenzio dell'amministrazione sull'interpello non è stato ritenuto sufficiente a determinare l'accoglimento automatico dell'interpretazione del contribuente, anche per la mancata specifica produzione dell'istanza e per i dubbi sull'individuazione dell'ente competente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se applicabile.

Massime di principio

  • Per ottenere la riduzione o l'esclusione della TARSU/TARI sulle aree industriali, il contribuente deve identificare e delimitare con precisione ogni superficie esclusa, indicando la tipologia di rifiuti prodotti e documentando il loro effettivo smaltimento tramite soggetti autorizzati o direttamente a proprie spese.
  • La mera destinazione industriale, produttiva o di stoccaggio dell'area non comporta automaticamente l'esenzione: occorre dimostrare che l'area produca rifiuti speciali oppure sia concretamente inidonea a produrre rifiuti urbani.
  • L'onere della prova delle condizioni per l'esclusione dalla superficie tassabile grava sul contribuente, perché l'esenzione costituisce un'eccezione alla regola generale di assoggettamento al tributo.
  • La prova deve essere riferita alla singola annualità e alle singole aree: una sentenza favorevole relativa a un altro anno non si estende automaticamente, salvo che riguardi elementi strutturali e permanenti realmente condizionanti.
  • La TARSU può essere dovuta anche se il contribuente non utilizza concretamente il servizio, purché il servizio pubblico sia stato istituito e sia astrattamente disponibile; l'irregolarità o l'insufficienza del servizio non determinano automaticamente l'esclusione dal tributo.
  • Le contestazioni su sanzioni, interpelli e vizi della sentenza devono essere formulate in modo specifico, indicando gli atti, le deduzioni già svolte nei precedenti gradi e il preciso errore imputato al giudice.

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