Ordinanza n. 11547/2026 - Roma, Sezione 5T
per opposizione al decreto presidenziale n. 1399 dell’11 marzo 2024 che dichiarava perento il ricorso proposto per l'annullamento dei provvedimenti del Gse: (ric.) - prot. P20180058219 del 28.6.2018, avente a oggetto “chiusura del procedimento di annullamento d''ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento della Richiesta di Verifica e certificazione (RVC) n. 0281052073014R004, presentata da GEM ICT RESEARCH & DEVELOPMENT”, di annullamento d''ufficio dell’accoglimento dell’indicata RVC presentata dalla ricorrente il 9.1.2014; - prot. P2018005416 del 18.6.2018, recante comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d''ufficio; (mm.aa.) - prot. P20180093347 dell’8.10.2018, con cui il Gse ha richiesto la restituzione di 102 titoli di efficienza energetica; e per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento dei TEE riconosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale di perenzione del ricorso, adottato senza valida comunicazione dell'avviso di perenzione e del decreto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 85, comma 2, c.p.a. contro il decreto presidenziale che aveva dichiarato perento il ricorso originario. Ha dedotto di avere appreso dell'avvenuta perenzione soltanto il 2 febbraio 2026, poiché l'avviso di perenzione e la comunicazione del decreto erano stati inviati alla precedente casella PEC del difensore, indicata oltre cinque anni prima, nonostante il professionista avesse comunicato il cambio di indirizzo al proprio Ordine nel settembre 2019, con conseguente aggiornamento dei registri ufficiali. La ricorrente ha sostenuto che le comunicazioni avrebbero dovuto essere effettuate presso l'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, ai sensi degli artt. 82, comma 1, 85, comma 2, e 25, comma 1-bis, c.p.a., dell'art. 16, comma 7, d.l. 185/2008 e degli artt. 16 e 16-ter d.l. 179/2012. Il GSE ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sostenendo la validità delle comunicazioni eseguite presso l'indirizzo PEC del domiciliatario.
La decisione
Il TAR ha accolto l'opposizione. Ha rilevato che nel ricorso il difensore aveva indicato la propria PEC per le comunicazioni processuali e aveva eletto domicilio fisico presso lo studio di altro avvocato. Gli avvisi di perenzione risultavano però inviati esclusivamente alla PEC del domiciliatario, senza comunicazione presso il domicilio fisico e senza tentativi di invio alla PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE. Richiamando il principio secondo cui il domicilio digitale processuale dell'avvocato coincide con l'indirizzo PEC inserito nel ReGIndE, il Collegio ha ritenuto invalide le comunicazioni effettuate a un diverso indirizzo PEC riferibile al domiciliatario, il quale non era difensore della parte e il cui indirizzo PEC non era stato indicato nel ricorso. La mancata valida comunicazione dell'avviso di perenzione ha imposto la rimessione in termini della ricorrente e la revoca del decreto di perenzione, con rimessione della causa nel ruolo ordinario e rinvio al Presidente per la fissazione dell'udienza di merito. Le spese della fase sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 85, comma 2, c.p.a.
Consente l'opposizione contro il decreto di perenzione; nel caso concreto, l'opposizione è stata accolta perché l'avviso di perenzione non era stato validamente comunicato.
art. 82, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale disciplina rilevante per le comunicazioni connesse alla perenzione del ricorso.
art. 25, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all'individuazione del domicilio digitale processuale.
art. 16, comma 7, d.l. 185/2008, convertito dalla l. 2/2009
Prevede l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC professionale e rileva ai fini del suo aggiornamento nei registri ufficiali.
art. 16 d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012
Richiamato insieme alle disposizioni sul domicilio digitale e sulle comunicazioni processuali telematiche.
art. 16-ter d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012
Richiamato quale disciplina dei pubblici elenchi rilevanti per le notificazioni e comunicazioni telematiche.
art. 16-sexies d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012, come modificato dal d.l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014
Il domicilio digitale previsto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16-sexies ... corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) ... Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa
Il domicilio digitale processuale dell'avvocato è esclusivamente l'indirizzo PEC inserito nel ReGIndE; una comunicazione inviata a un diverso indirizzo PEC riferibile alla parte o al difensore è nulla, anche se l'indirizzo risulta dall'INIPEC.
Massime di principio
- Ai fini delle comunicazioni processuali telematiche, il domicilio digitale dell'avvocato è esclusivamente l'indirizzo PEC inserito nel ReGIndE tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza; non è sufficiente un diverso indirizzo risultante dall'INIPEC o comunque riferibile al professionista.
- La comunicazione dell'avviso di perenzione e del relativo decreto effettuata esclusivamente presso la PEC di un domiciliatario che non è difensore della parte, quando tale indirizzo non sia stato indicato nel ricorso come domicilio digitale processuale, non è valida.
- Quando l'avviso di perenzione non sia stato validamente comunicato all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, la parte deve essere rimessa in termini e il decreto di perenzione deve essere revocato, con rimessione della causa nel ruolo ordinario.
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