Cassazione Penale, Sentenza n. 8351/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta nullità della notificazione del decreto che disponeva il giudizio: si deduceva che la Corte d'appello non avrebbe rilevato la mancata notifica del decreto al difensore, richiesta come necessaria dal fatto che l'imputato era risultato irreperibile al domicilio dichiarato, con violazione di norme processuali invocate a pena di nullità (art. 606 lett. c) c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la procedura di notificazione: il decreto era stato inviato con lettera raccomandata il 11/04/2019 al domicilio eletto e, attestata l'irreperibilità del destinatario dall'addetto postale, è stata effettuata la notificazione sostitutiva al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. Non si è trattato di omessa notificazione (omessa vocatio in ius) che comporterebbe nullità assoluta; non erano neppure allegati fatti che dimostrassero l'impossibilità per l'imputato di comunicare il cambiamento di domicilio per caso fortuito o forza maggiore. Conseguentemente è rimasta impregiudicata la condanna di merito per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 10 D.lgs. 74/2000, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare in favore della Cassa l'importo di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sostanziale sulla concorso di persone nel reato; utilizzata per descrivere il capo di imputazione (concorso con persone ignote).
art. 10 D.Lgs. 74/2000
Norma sostanziale tributaria relativa ai reati fiscali contestati (distruzione/occultamento di documenti contabili e fatture).
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso indicato: vizio processuale per inosservanza di norme procedurali; la Corte ha ritenuto la censura infondata per le ragioni di notificazione esposte.
art. 429 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al fatto che l'imputato non era presente all'udienza preliminare; disciplina gli effetti dell'assenza dell'imputato e la notificazione conseguente.
art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede la notificazione al difensore quando la notifica diretta all'imputato presso il domicilio eletto non è andata a buon fine per irreperibilità; la Corte ha ritenuto applicata correttamente tale disposizione.
art. 179 cod. proc. pen.
Disciplina la nullità assoluta collegata all'omessa vocatio in ius; la Corte ha precisato che nel caso non si è in presenza di omessa notificazione ma di notificazione sostitutiva corretta.
art. 170 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente con riferimento agli effetti della mancata consegna per irreperibilità attestata dall'addetto postale: comporta la possibilità di consegna dell'atto al difensore senza ulteriori adempimenti.
art. 157 cod. proc. pen.
Norma sulla variazione del domicilio; menzionata come alternativa applicabile se l'imputato avesse provato che, per caso fortuito o forza maggiore, non aveva potuto comunicare il mutamento del luogo dichiarato.
art. 159 cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione degli atti quando il destinatario ha cambiato domicilio; richiamata insieme all'art. 157 per il caso in cui l'imputato non potesse comunicare il mutamento.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, eventualmente, di una somma a favore della Cassa; applicata per condannare il ricorrente a 3.000 euro.
Massime di principio
- La notificazione sostitutiva al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p. è corretta quando la notifica diretta all'imputato presso il domicilio eletto è risultata impossibile per irreperibilità attestata dal postino o dall'ufficiale giudiziario; non è necessaria alcuna indagine aggiuntiva sull'irreperibilità.
- La mancata notifica (omessa vocatio in ius) configura nullità assoluta solo se non si è proceduto alla notificazione e non quando sia invece intervenuta una notificazione sostitutiva regolarmente esperita.
- Se l'imputato non può comunicare il cambiamento di domicilio per caso fortuito o forza maggiore, le tutele procedurali differenti (artt. 157 e 159 c.p.p.) possono trovare applicazione, ma tale circostanza deve essere specificamente allegata e provata.
- In sede di Cassazione, i ricorsi fondati esclusivamente su vizi di notifica sono inammissibili se dagli atti emerge che la procedura di notificazione sostitutiva è stata compiuta correttamente; è importante acquisire e documentare gli avvisi di irreperibilità e le tracce della notificazione al difensore.
- Quando si impugna una sentenza per vizi procedurali relativi alla notifica, è strategico allegare fatti concreti (es. comunicazioni di cambio domicilio, impedimenti per caso fortuito/forza maggiore) che giustifichino la mancata ricezione da parte dell'imputato, altrimenti la censura rischia di essere respinta come manifestamente infondata.
- La pronuncia della Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso può comportare anche condanne per spese e somme a titolo di contributo alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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