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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19772/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da un lavoratore per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dal 6 giugno 2005 al 25 marzo 2008, e per il pagamento delle relative spettanze retributive e del TFR. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'Appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata la subordinazione e riconoscendo al lavoratore euro 20.981,76, escludendo solo la prova di lavoro straordinario. La società datrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 216, 2697, 115 e 116 c.p.c. per il mancato corretto apprezzamento del disconoscimento di una scrittura privata e del quadro probatorio, sostenendo di avere disconosciuto la firma e di avere chiesto una CTU di verifica; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 112, 244, 420, 421 c.p.c. e 2697, 115, 116 c.p.c., assumendo che non fosse stata considerata l'eccezione sul contemperamento tra la forma della prova testimoniale per articoli separati e il potere di sanatoria delle irregolarità; 3) violazione dell'art. 132, comma 4, c.p.c. per asserita motivazione apparente della sentenza d'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere della prova sia stato erroneamente attribuito alla parte sbagliata, circostanza non ricorrente; che le doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; e che, quanto alla scrittura privata disconosciuta, la parte non aveva ritualmente chiesto la verificazione ex art. 216 c.p.c., né aveva assolto gli oneri di specificità richiesti per il controllo di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto non accoglibile perché diretto, in sostanza, a contestare la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e comunque precluso dalla c.d. doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., oltre che formulato in modo non conforme ai requisiti di specificità del ricorso per cassazione. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente: la Corte territoriale aveva infatti dato conto in modo articolato del raggiungimento della prova del rapporto subordinato e dell'assenza di elementi contrari, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. In conclusione, il ricorso è stato rigettato e, non essendosi costituito l'intimato, non sono state liquidate spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte volte a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, attività riservata ai giudici di merito e non consentita in sede di legittimità nei limiti dedotti. Ha inoltre rilevato la mancanza dei requisiti di specificità e autosufficienza necessari per far valere in cassazione i vizi processuali e motivazionali denunciati. Nessuna spesa è stata liquidata per la mancata costituzione dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 216 c.p.c.

    la mancata rituale richiesta di verificazione dopo il disconoscimento della scrittura privata impedisce di fondare la censura di legittimità sul solo disconoscimento del documento

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento formale di una scrittura privata è rilevante, ma richiede il successivo corretto esercizio dei rimedi processuali previsti

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice lo attribuisce alla parte diversa da quella gravata secondo le regole legali, non se si contesta la valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione può essere dedotta solo se il giudice fondi la decisione su prove non dedotte o fuori dai limiti legali, non per lamentare una cattiva valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno o disattenda prove legali; non consente una nuova valutazione del merito

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia richiede l'effettiva mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato in relazione alla forma della prova testimoniale per articoli separati

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato nel contesto dei poteri del giudice del lavoro e della gestione delle richieste istruttorie

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato quale norma che consente la sanatoria delle irregolarità istruttorie nel rito del lavoro

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    la motivazione è apparente solo se non consente il controllo sulla logica del decisum e non raggiunge il minimo costituzionale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per il vizio di motivazione apparente o mancante nei casi ammessi

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve contenere indicazioni specifiche e autosufficienti, tali da consentire il controllo della Corte senza ricerche esplorative negli atti

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme il vizio di omesso esame del fatto non è deducibile in cassazione se i fatti sono stati ricostruiti in modo conforme nei due gradi di merito

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione apparente è tale solo se non raggiunge il minimo costituzionale di intelligibilità e controllabilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non è sufficiente contestare come siano state valutate le risultanze istruttorie.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove disposte d'ufficio oltre i limiti di legge, oppure abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito.
  • Dopo il disconoscimento di una scrittura privata, la parte che intenda contrastarne l'efficacia deve attivare ritualmente la verificazione; una generica richiesta di consulenza tecnica non equivale, da sola, a istanza di verificazione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la parte deve indicare con precisione gli atti, i fatti storici, il momento processuale e la decisività delle circostanze dedotte, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile se la ricostruzione della vicenda storica è stata condivisa dai giudici di primo e secondo grado.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se invece espone in modo comprensibile le ragioni della decisione, il sindacato di legittimità resta precluso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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