Sentenza n. 3552/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 21 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 21 settembre 2025, avente a oggetto il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la loro condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato al 15 dicembre 2025. Tale attivazione del procedimento ha comportato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche tenuto conto dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
La disposizione consente di reagire al silenzio dell’amministrazione e di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more ha fatto venir meno l’oggetto della controversia.
art. 34, comma 5, c.p.a.
integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.
Il sopravvenuto pieno soddisfacimento della pretesa determina la cessazione della materia del contendere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
La nomina del commissario ad acta era stata richiesta per l’eventuale mancata esecuzione dell’obbligo di provvedere, ma non è stata disposta poiché il procedimento è stato attivato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
La norma è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario a presentare e formalizzare una domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa, quando l’oggetto dell’azione sia l’attivazione del relativo procedimento e non l’obbligo dell’amministrazione di adottare un esito favorevole nel merito.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo, ove soddisfi integralmente la specifica pretesa dedotta con il ricorso avverso il silenzio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta dell’interessato e la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento collaborativo dell’amministrazione e dall’elevato numero di istanze analoghe; resta tuttavia possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato.
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