Cassazione Penale, Sentenza n. 30596/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza per contestare gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000. Sostengono che la vendita dell'immobile si è perfezionata dopo la notifica di alcune cartelle ma non rispetto a tutte le pretese tribut arie, che non erano a conoscenza di tutte le pretese dell'Erario (oltre quelle comprese nel concordato), che la vendita era a prezzo di mercato e mediata da un'agenzia immobiliare, che l'immobile era parte di un fondo patrimoniale e che l'atto è avvenuto prima dell'omologazione del concordato e prima della relazione del commissario giudiziale. Inoltre affermano che la vendita era motivata da esigenze di trasferimento e che la donazione di parte del ricavato alla figlia aveva finalità non evasive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e confermato la decisione di merito che aveva condannato gli imputati per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000. La Cassazione ha ritenuto che gli imputati fossero a conoscenza di ingenti debiti verso enti previdenziali (€ 732.897,99) e verso l'Erario (€ 687.187,71), che ulteriori cartelle erano state notificate dopo la domanda di concordato e che il commissario giudiziale aveva attestato l'impossibilità di eseguire il piano per insufficienza di crediti. Ha richiamato la natura di reato di pericolo della fattispecie, che richiede solo l'esistenza di un credito erariale azionabile coattivamente (oltre € 50.000) e non l'effettiva emissione completa delle cartelle. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del dolo specifico da parte del giudice di merito, valorizzando la sovrastima dell'attivo recuperabile e l'attribuzione del ricavato alla figlia come elementi indicativi della finalità evasiva. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e il versamento di € 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 74/2000
Punisce chi aliena simulatamente o compie atti fraudolenti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, con dolo specifico finalizzato a sottrarsi al pagamento di imposte/IVA/interessi/sanzioni per importo complessivo superiore a € 50.000; è reato di pericolo e non è necessaria l'effettiva emissione completa di cartelle esattoriali.
Cass. Sez. 3, n. 37178 del 30/09/2020 (Pisciottano)
Conferma che per l'integrazione del reato è sufficiente l'esistenza di un credito erariale suscettibile di azione coattiva; sottolinea la natura di reato di pericolo.
Cass. Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021 (Filip Jean Pierre)
Ribadisce che la finalità extra-evasiva può concorrere con quella evasiva e che l'accertamento delle finalità è rimesso al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione.
Cass. Sez. 3, n. 32504 del 04/12/2017 (Peluso) e Sez. 3, n. 10161 del 16/05/2017 (Cemin)
Precisano che rilevano atti simulati o fraudolenti idonei a rendere più difficoltosa l'azione di recupero del credito; la congruità del prezzo o l'intervento di un agente immobiliare non escludono il dolo.
Cass. Sez. U, n. 27 del 25/10/2000 (Di Mauro) e Cass. Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015 (Forlani)
Stabiliscono che la valutazione delle finalità e della natura fraudolenta degli atti è devoluta al giudice di merito e che la motivazione del giudice è vincolante in sede di legittimità se congrua.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di imporre contributi/casse a titolo equitativo; la Corte ha applicato il principio per giustificare il versamento alla Cassa delle Ammende nonostante assenza di colpa grave nell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 è di pericolo: non è necessaria l'effettiva escussione coattiva del credito né la notifica completa di tutte le cartelle, ma solo l'esistenza di un credito erariale azionabile coattivamente superiore a € 50.000.
- La conoscenza o la prevedibilità dell'esposizione debitoria da parte del contribuente è elemento centrale: vendite o trasferimenti di beni quando sussistono debiti significativi aumentano la presunzione di dolo.
- La vendita a prezzo di mercato o tramite agenzia immobiliare non esclude la rilevanza penale se l'atto è idoneo a rendere più difficoltosa la riscossione e se sussistono elementi sintomatici di finalità evasiva (tempistica, destinazione del ricavato, rapporti con il concordato).
- L'utilizzo di strumenti civilistici (p. es. fondo patrimoniale, donazioni a congiunti) può essere scrutinato come modo per piegare istituti civili a finalità fraudolente se contestualizzato in un quadro di grave indebitamento e incapacità di adempiere a piani concordatari.
- La finalità non evasiva allegata dal contribuente (es. trasferimento per lavoro, bisogni familiari) deve essere provata con elementi documentali e concreti: ragioni ordinarie e documentate possono scalfire la valutazione del dolo, ma restano insindacabili in Cassazione solo se il giudice di merito ha motivato adeguatamente la sua decisione.
- In sede difensiva è importante documentare la tempistica (data vendita vs. notifiche), la reale destinazione dei proventi, l'esistenza di offerte a prezzo congruo e motivazioni oggettive dell'operazione per contrastare la presunzione di finalità evasiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30574/2022 del 03/08/2022
- Sentenza penale · 3 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30575/2022 del 03/08/2022
- Sentenza penale · 3 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30576/2022 del 03/08/2022
- Sentenza penale · 3 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30578/2022 del 03/08/2022
- Sentenza penale · 3 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2022 del 03/08/2022
- Sentenza penale · 3 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2022 del 03/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →