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Sentenza

Sentenza n. 1837/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Venezia sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 14 giugno 2024, con conseguente condanna della Questura di Venezia di provvedere entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, sulla predetta comanda e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.

Giustizia amministrativa202600637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 14 giugno 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito lamentando il superamento dei termini di conclusione del procedimento relativo alla domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 14 giugno 2024. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna della Questura a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso. Dopo aver appreso che la Questura aveva comunicato l’imminente rilascio del permesso, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. In camera di consiglio la difesa erariale ha insistito sull’eccezione di irricevibilità.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità: sebbene il ricorso fosse stato notificato il 9 febbraio 2026, non era stato depositato; il rapporto processuale si instaura con il deposito e non con la sola notificazione. Il ricorso è stato poi nuovamente notificato e depositato il 26 marzo 2026, nel rispetto dei termini. Nel merito, la comunicazione dell’imminente rilascio del permesso ha determinato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata e il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate, poiché la tardiva emissione del permesso è stata ricondotta alla tardiva produzione documentale del ricorrente, circostanza non contestata.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L’affermazione del ricorrente in merito all’imminente rilascio del permesso di soggiorno comporta l’integrale soddisfazione della pretesa azionata in giudizio e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la condotta o l’impegno dell’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il rapporto processuale si instaura con il deposito del ricorso: la sola notificazione non è sufficiente. La notificazione e il deposito tempestivi del ricorso nuovamente proposto consentono di rispettare i termini di legge.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente intervenuta durante il processo comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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