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Sentenza

Sentenza n. 1263/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 766/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 18 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202503814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 766/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta docente per tre anni scolastici, per l’importo complessivo di € 1.500,00. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva provveduto all’integrale esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata in copia conforme all’Amministrazione. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza della prova dell’avvenuta integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00. Ha nominato fin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e tenuto a provvedere entro i successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza del giudice del lavoro è considerata passata in giudicato in presenza delle condizioni previste dalla norma, come attestato dalla cancelleria.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è individuato nella sentenza munita di attestazione di conformità.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato alla pubblica amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima dell’esecuzione giudiziale.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivo e dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, quantificando esattamente la prestazione dovuta secondo il contenuto del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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