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Sentenza

Sentenza n. 354/2026 - Trieste, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del provvedimento trasmesso via pec in data 23 ottobre 2025 con il quale è stato disposto l'annullamento della SCIA in sanatoria n. S 472, presentata da I.GEN.CO. Italiana s.r.l. in data 24 settembre 2025 ed avente ad oggetto la sanatoria del cambio d'uso senza opere e realizzazione di due abbaini nell'unità immobiliare in Piazzale Vittorio Veneto, censita al FG 77 Mappale 7 Sub. 109, di ogni altro atto presupposto e/o conseguente; per l'accertamento e per la declaratoria di sussistenza dei presupposti per la sanatoria e per la conservazione delle opere di cui alla segnalazione del 24 settembre 2025; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dai signori Maria Teresa Giatti, Stefania Giatti, Giorgio Madotto e Lidia Zuliani il 23/1/2026: per l’annullamento parziale del medesimo provvedimento (provvedimento trasmesso via PEC in data 23.10.2025, con il quale è stato disposto l’annullamento della SCIA in sanatoria n. S 472, presentata da I.Gen.Co Italiana s.r.l. in data 24.09.2025 e avente a oggetto la sanatoria del cambio d’uso senza opere e realizzazione di due abbaini nell’unità immobiliare in Piazzale Vittorio Veneto), per vizio di motivazione e nella parte in cui ha omesso di rilevare e dichiarare l’inammissibilità della SCIA per radicale difetto di legittimazione attiva in capo alla richiedente;

Giustizia amministrativa202600009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Inibizione degli effetti della SCIA in sanatoria relativa al cambio di destinazione d’uso e alla realizzazione di due abbaini

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale del 23 ottobre 2025 che aveva inibito gli effetti della SCIA in sanatoria presentata per il cambio d’uso senza opere di locali da stenditoio a unità direzionale e residenziale e per la realizzazione di due abbaini. Ha dedotto: violazione della disciplina sopravvenuta introdotta dal d.l. n. 69/2024, dalla l. n. 105/2024 e dalla l.r. FVG n. 9/2025, difetto di motivazione e di istruttoria; violazione degli artt. 17 e 50 della l.r. FVG n. 19/2009, sostenendo che gli interventi fossero assoggettabili a SCIA in sanatoria e non a permesso di costruire in sanatoria; violazione dell’art. 34-ter del d.P.R. n. 380/2001; violazione dei principi sull’intangibilità del giudicato e sulle sopravvenienze normative. I proprietari degli appartamenti sottostanti hanno proposto ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento parziale del medesimo provvedimento per omessa rilevazione del radicale difetto di legittimazione della società a presentare la SCIA e per difetto di motivazione, previa eccezione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale.

La decisione

Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento comunale fosse sufficientemente motivato, poiché gli abbaini, già qualificati con giudicato come opere comportanti creazione di nuovi volumi e modificazione della sagoma, erano soggetti a permesso di costruire in sanatoria. Anche il cambio di destinazione d’uso da stenditoio a unità direzionale è stato ritenuto coperto dal giudicato, in quanto variante essenziale con incremento del carico urbanistico, aumento della superficie utile e delle unità immobiliari. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e non poteva essere rimesso in discussione mediante una nuova SCIA, neppure invocando la disciplina sopravvenuta del c.d. salva casa. Le disposizioni sopravvenute possono incidere soltanto su fatti successivi al giudicato o su poteri amministrativi non ancora esercitati, mentre non consentono di rivalutare fatti già definitivamente qualificati come abusivi. Inoltre, il procedimento sanzionatorio era già concluso prima della presentazione della SCIA e, secondo gli artt. 49 e 50 della l.r. FVG n. 19/2009, la sanatoria deve essere richiesta prima della scadenza del termine per la demolizione o dell’irrogazione delle sanzioni; non è quindi ammissibile una SCIA presentata a procedimento sanzionatorio definito. L’art. 34-ter del d.P.R. n. 380/2001 è stato ritenuto astrattamente applicabile anche nella Regione Friuli Venezia Giulia quale norma fondamentale di riforma economico-sociale, ma non pertinente alla fattispecie: gli abusi non costituivano mere parziali difformità da un titolo preesistente, bensì interventi nuovi, privi del necessario titolo o consistenti in variazioni essenziali. La società non aveva inoltre dimostrato i presupposti della sanatoria né prodotto una specifica attestazione tecnica delle conformità richieste. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale aveva reso inutile l’accertamento degli ulteriori vizi dedotti dai condomini. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2909 cod. civ.

    Il giudicato sostanziale copre il dedotto e il deducibile.

    La qualificazione giudiziale dell’abusività delle opere, divenuta definitiva, non può essere rimessa in discussione mediante una nuova iniziativa edilizia, salvo i limiti propri delle sopravvenienze su fatti o poteri diversi e successivi.

  • artt. 17 e 19 l.r. FVG n. 19/2009

    Le disposizioni individuano, rispettivamente, gli interventi soggetti a SCIA e quelli subordinati a permesso di costruire; la loro disciplina non è stata modificata dalla l.r. FVG n. 9/2025 nei profili rilevanti per la qualificazione degli abusi.

  • art. 49 l.r. FVG n. 19/2009

    Fino alla scadenza dei termini previsti nei provvedimenti sanzionatori e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria.

    La norma pone un limite temporale alla presentazione della domanda di sanatoria, che non può intervenire dopo la conclusione del procedimento sanzionatorio.

  • art. 50 l.r. FVG n. 19/2009

    La presentazione della segnalazione certificata di cui al presente articolo sospende l’avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l’applicazione delle sanzioni del presente capo.

    La SCIA in sanatoria deve essere presentata prima dell’avvio o della prosecuzione, e comunque prima della definizione, del procedimento sanzionatorio.

  • art. 34-ter d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione è astrattamente applicabile anche nella Regione Friuli Venezia Giulia quale norma fondamentale di riforma economico-sociale, ma riguarda varianti in corso d’opera costituenti parziale difformità da titoli anteriori alla legge n. 10/1977 e non interventi nuovi, privi di titolo o qualificabili come variazioni essenziali.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso incidentale è improcedibile quando, per una situazione sopravvenuta, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.

  • art. 40-ter l.r. FVG n. 19/2009

    Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare.

    La determinazione dello stato legittimo dell’immobile non può essere superata dalla mera risultanza catastale quando l’abusività dell’intervento sia già stata accertata con giudicato.

Massime di principio

  • La qualificazione giudiziale definitiva di un’opera edilizia come abusiva copre il dedotto e il deducibile e non può essere rimessa in discussione mediante una successiva SCIA o domanda di sanatoria, salvo che intervengano fatti o poteri amministrativi nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto del giudicato.
  • Le sopravvenienze normative in materia edilizia non consentono di rivalutare retroattivamente fatti già definitivamente qualificati come abusivi prima della formazione del giudicato; possono incidere soltanto su fatti successivi o su profili dell’azione amministrativa rimasti liberi dal giudicato.
  • La sanatoria edilizia mediante permesso o SCIA deve essere richiesta entro i limiti temporali stabiliti dalla disciplina sanzionatoria, prima della scadenza del termine per la demolizione o dell’irrogazione delle sanzioni; non è ammissibile una nuova istanza quando il procedimento sanzionatorio sia già definitivamente concluso.
  • La disciplina dell’art. 34-ter del d.P.R. n. 380/2001 riguarda le varianti in corso d’opera costituenti parziale difformità da un titolo preesistente e non è applicabile a interventi nuovi, privi di titolo, che comportino mutamento funzionale, creazione di superficie utile, incremento del carico urbanistico o variazione essenziale.
  • Chi chiede la sanatoria edilizia deve provare tutti i presupposti costitutivi del beneficio e produrre la specifica attestazione tecnica delle conformità richieste; non è sufficiente il richiamo generico alle disposizioni di legge o alla mera risultanza catastale.
  • Il rigetto del ricorso principale contro l’inibizione della SCIA fa venir meno l’interesse dei controinteressati a coltivare un ricorso incidentale volto a ottenere ulteriori ragioni di illegittimità dello stesso atto, determinandone l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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