Sentenza del 13/10/2020 n. 22008 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società, esercente trasporto pubblico di passeggeri, aveva chiesto il rimborso IRAP per €224.930 relativo al 2008 sostenendo di avere diritto alla deduzione forfettaria per dipendente introdotta dalla L. 27/12/2006 n.296 (che ha modificato il D.Lgs. 446/1997 art.11), mentre le Commissioni tributarie di primo e secondo grado negarono il rimborso ritenendo sussistenti le cause di esclusione previste per le imprese operanti in regime di concessione e a tariffa. In cassazione la società ha impugnato per vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi (in particolare la qualificazione dei contratti di servizio intercorsi con le amministrazioni locali: concessione vs appalto, e la rilevanza della 'tariffa' come remuneratoria), nonché per errata applicazione delle norme tributarie e amministrative rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente esaminato i motivi di appello e, soprattutto, i contratti di servizio decisivi per la valutazione dell'esclusione dall'agevolazione; ha ravvisato violazione dell'art.53 D.Lgs. 546/1992 e motivazione meramente apparente della CTR che si era limitata a condividere acriticamente le conclusioni del primo grado senza valutare le censure. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame; le spese di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 446, articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2
Norma che disciplina la deduzione forfettaria IRAP per singolo lavoratore e contiene l'elenco delle categorie escluse (fra cui imprese operanti in concessione e a tariffa). La decisione non ha risolto il merito dell'applicazione ma conferma che l'operatività dell'esclusione richiede una corretta e specifica qualificazione giuridica e fattuale del rapporto contrattuale.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 266
Ha modificato il D.Lgs. 446/1997 introducendo la deduzione forfettaria per lavoratore; rilevante ai fini della pretesa di rimborso dell'IRAP, ma la sua applicazione è soggetta alle esclusioni previste dalla disciplina stessa e va valutata alla luce della natura del rapporto con le amministrazioni pubbliche.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53
Richiede specificità nell'indicazione dei motivi di impugnazione in appello. La Corte afferma che l'onere è assolto quando l'appello ripropone e specifica le ragioni di censura, e che il ricorso per cassazione può riferire e riprodurre gli elementi di appello per consentire il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale; l'omesso esame dei motivi di appello configura vizio di motivazione/processuale.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Consente la cassazione per violazione di legge (n.3), motivazione illogica o contraddittoria (n.4) e omesso esame di fatto decisivo (n.5). La Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'omesso esame e della motivazione apparente della CTR.
Decreto Legislativo 27 ottobre 1997, n. 422, articoli 6, 7, 18 e 19
Richiamati dalla ricorrente in ordine alla qualificazione giuridica dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e gestori di servizi; utili per distinguere figure come appalto, concessione e concessione traslativa, ma la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito, rinviando l'accertamento al giudice di rinvio.
D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a)
Norma richiamata solo per la sottoscrizione del provvedimento da parte del solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore; atto meramente formale nel provvedimento.
Massime di principio
- Il giudice d'appello e la CTR devono esaminare in modo concreto e motivato i contratti e i fatti determinanti: la semplice condivisione acritica della sentenza di primo grado senza affrontare le censure di appello è motivo di annullamento.
- Per stabilire l'applicabilità o l'esclusione di un beneficio fiscale (es. deduzione IRAP) è necessario qualificare correttamente il rapporto contrattuale (concessione, concessione traslativa, appalto di servizi) sulla base degli elementi contrattuali e della concreta modalità di remunerazione; non si può presumere l'esclusione senza verifica fattuale.
- La riproposizione nel giudizio di appello delle ragioni di impugnazione dell'atto impugnato può soddisfare il requisito di specificità previsto dall'art.53 D.Lgs. 546/1992 se i motivi sono resi individuabili e sono prodotti gli atti rilevanti; in cassazione è ammessa l'analisi dell'eventuale error in procedendo quando la censura è sufficientemente specifica.
- L'esistenza di una 'tariffa' non esclude automaticamente il beneficio: occorre valutare se la tariffa sia remuneratoria nel senso che costituisce la fonte prevalente della retribuzione del servizio, circostanza da accertare con riferimento al contratto e alla pratica esecutiva.
- Se in fase giurisdizionale emergono omissioni o motivazioni apparenti su fatti decisivi, la Corte di cassazione può cassare e rinviare la causa per nuovo esame; pertanto, in contenziosi tributari è essenziale documentare e spiegare dettagliatamente i rapporti contrattuali e i loro effetti fiscali già nei gradi di merito.
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