Cassazione Penale, Sentenza n. 38855/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con cinque sentenze. Sostiene che le condotte costituiscono un unico disegno criminoso: tutti i reati sarebbero stati commessi nell'ambito dell'attività lavorativa del ricorrente (titolare di agenzie di viaggi), in un arco temporale ristretto (principalmente 2016-2017), usando costantemente le imprese come strumento per procurarsi denaro dai clienti a proprio profitto; il Tribunale avrebbe dato motivazione insufficiente e non avrebbe acquisito atti necessari per formare il proprio convincimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come generico e manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale che, dati la rilevante distanza temporale tra alcuni reati (il primo del 2009 e altri tra 2013 e 2017), l'eterogeneità delle fattispecie (reati fiscali, contro il patrimonio, contro l'amministrazione della giustizia) e le diverse modalità di consumazione, non emergeva un disegno criminoso unitario programmato sin dall'inizio, ma piuttosto una scelta di vita delinquenziale o condotte occasionali dettate da esigenze contingenti. La Corte ha inoltre ritenuto non provata l'omessa acquisizione di documenti rilevanti da parte del giudice dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorso è respinto (inammissibile) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ordinanza del Tribunale di Milano
Il Tribunale ha escluso la continuazione ritenendo prevalenti la distanza temporale, l'eterogeneità delle fattispecie e le diverse modalità di consumazione; ha valutato le condotte come espressione di abitualità criminosa e scelta di vita delinquenziale, non di un programma unitario.
Sez. U, n. 28659
18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede di esecuzione, un'approfondita verifica di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita) e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
Sez. 1, n. 785
Affermato che l'identità del movente è insufficiente per configurare un medesimo disegno criminoso: occorre che le singole violazioni siano rapportabili a un unico atto volitivo e programmate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla condanna per oneri derivanti da ricorso inammissibile e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; qui usata per giustificare il versamento in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludano colpa.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione fra reati non basta l'identità del movente (es. profitto economico); è necessario che i reati siano stati programmati sin dal primo reato almeno nelle linee essenziali.
- Indicatori rilevanti: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità di commissione, sistematicità, abitudini di vita criminale e la prova che i reati successivi erano già concepiti al momento del primo fatto.
- L'uso di strumenti aziendali o la reiterazione di condotte a fini di lucro non determinano automaticamente la continuazione se mancano gli altri elementi indicatori (natura eterogenea dei reati, ampi intervalli temporali, modalità diverse).
- In sede di impugnazione è necessario indicare in modo specifico quali atti o documenti il giudice non avrebbe acquisito e come questi avrebbero potuto incidere sulla decisione; argomentazioni generiche rendono il ricorso inammissibile.
- Il giudice dell'esecuzione deve operare un esame analogo a quello in sede di cognizione, effettuando un'indagine approfondita sugli indici di continuazione; l'assenza di tale approfondimento, però, deve essere dimostrata concretamente dal ricorrente.
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