Cassazione Civile, Sentenza n. 485/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Piemonte che aveva annullato l'accertamento del reddito operato con metodo sintetico (c.d. redditometro) relativo all'anno d'imposta 2008. L'Ufficio aveva imputato al contribuente la disponibilità di un'autovettura di grossa cilindrata, di una residenza secondaria in multiproprietà e il sostenimento integrale delle spese di mutuo e mantenimento di un immobile di proprietà della coniuge, determinando maggior reddito. In Cassazione l'Agenzia ha censurato, tra l'altro, (i) la pronuncia della C.T.R. su una questione ritenuta in primo grado assorbita ma riproposta tardivamente dal resistente (profili processuali) e (ii) l'erronea valutazione che la dimostrazione di disponibilità di redditi "tassati alla fonte" e di disinvestimenti fosse di per sé idonea a scalfire la presunzione derivante dall'applicazione del redditometro (profili di merito e di onere della prova).
La decisione
La Corte accoglie il quarto e il sesto motivo di ricorso, assorbendo gli altri, cassa la sentenza della C.T.R. e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, demandandole altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare la Corte ha ritenuto: (a) fondata la censura processuale perché l'appellato non aveva tempestivamente e specificamente riproposto, nell'atto di costituzione in appello, la questione che in primo grado era stata ritenuta assorbita e che quindi risultava rinunziata; (b) fondata la censura di diritto perché la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto sufficiente la mera prova di redditi tassati alla fonte e disinvestimenti per vincere la presunzione di capacità contributiva derivante dal redditometro, senza valutare entità, durata e circostanze che dimostrino l'effettivo impiego di tali somme per coprire le spese contestate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Disciplina l'accertamento sintetico (redditometro): i beni/servizi indicano una capacità contributiva presunta; l'Amministrazione deve dimostrare i fattori-indice, poi grava sul contribuente provare l'origine non imponibile o le circostanze che attestino l'uso delle risorse per coprire le spese
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Riferito alle indagini sui conti correnti come mezzo istruttorio utilizzato dall'Ufficio per acquisire elementi sullo stato patrimoniale e sui movimenti finanziari
Decreti ministeriali (dd.mm.) 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992
Contengono le tabelle e i coefficienti utilizzati per la determinazione degli indici di capacità contributiva (redditometro); la Corte ricorda che tali decreti assolvono funzione accertativa e probatoria, nel quadro del principio di riserva di legge
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
"le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate"
Nel processo tributario l'onere di riproporre specificamente e tempestivamente le questioni deliberate come assorbite in primo grado grava sull'appellato; se non ciò non avviene, la questione si considera rinunziata e il giudice d'appello non può pronunciarsi
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Norme sul processo d'appello tributario richiamate nel contesto della disciplina della difesa e dei termini per la costituzione e le memorie
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato nella contestazione di nullità motivata da inosservanza delle regole processuali relative alla composizione del thema decidendum e alla tempestività delle riproposizioni
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione), comma 1, nn. 3 e 4
Fondamento giurisdizionale dei motivi di cassazione utilizzati: n.3 per violazione di norme di diritto e n.4 per nullità della motivazione o vizio motivazionale rispetto alle regole processuali
Codice civile, art. 2697
Principio generale sull'onere della prova: la Corte ricorda che, una volta accertati gli elementi-indice posti dall'Amministrazione, grava sul contribuente l'onere di provare circostanze idonee a dimostrare l'origine non imponibile o l'impiego delle somme per le spese contestate
Codice civile, art. 2728
"presunzione di capacità contributiva \"legale\""
La disponibilità di beni genera una presunzione legale (ex art. 2728 c.c.) di capacità contributiva che il contribuente può contestare ma solo fornendo prova concreta e adeguata della diversa provenienza o destinazione delle risorse
Costituzione, art. 23
Richiamato in relazione al principio di riserva di legge applicato alla determinazione del reddito mediante parametri stabiliti da decreti ministeriali
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione senza discussione orale prevenuta, e la formulazione di conclusioni motivate da parte del Procuratore Generale nei termini previsti
Massime di principio
- Processuale: l'appellato che intende riproporre in appello questioni considerate "assorbite" in primo grado deve farlo in modo specifico e tempestivo (nella costituzione e controdeduzioni nel termine previsto); la mancata riproposizione rende la questione rinunciata e inammissibile in appello
- Onere della prova nel redditometro: una volta che l'Amministrazione dimostra la sussistenza degli elementi-indice (beni/servizi), si instaura una presunzione legale di capacità contributiva; il contribuente che intende superarla deve fornire prova non solo dell'esistenza di redditi alternativi, ma anche della loro entità, durata e delle circostanze che rendano probabile il loro impiego per coprire le spese contestate
- Prove di disinvestimenti e redditi tassati alla fonte: la mera dimostrazione che esistono somme "tassate alla fonte" o disinvestimenti non è di per sé sufficiente a scalfire la presunzione del redditometro; occorre documentazione specifica e collegamento causale con le spese oggetto dell'accertamento
- Motivazione del giudice: il giudice tributario deve articolare una motivazione chiara e coerente, indicando quantità, durata e collegamento delle risorse addotte a giustificazione delle spese; motivazioni generiche o vaghe possono portare alla cassazione per violazione del criterio di ripartizione dell'onere probatorio
- Se il giudice d'appello decide su questioni non riproposte o già rinunziate, la sentenza è affetta da nullità e la Corte suprema potrà cassarla e disporre il rinvio ad altra composizione per nuovo esame
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