Sentenza n. 261/2026 - Perugia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale formatosi per silenzio-assenso sulla Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, deliberazione di Giunta comunale n. 440 del 4 dicembre 2025 e atti connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato gli atti comunali relativi alla Procedura Abilitativa Semplificata presentata da Energia 23 s.r.l. ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 190/2024, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 990 kW in località San Biagio della Valle, nel Comune di Marsciano. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, dopo un rinvio disposto per trattative tra le parti, il ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione della controversia con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha accertato che la rinuncia era stata ritualmente notificata alle controparti almeno dieci giorni prima della camera di consiglio e che le parti interessate alla prosecuzione non si erano opposte, avendo anzi aderito alla rinuncia. In applicazione dell'art. 84 c.p.a., il giudizio è stato quindi dichiarato estinto per rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate in conformità all'accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all'esito della trattazione camerale, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. ... 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando è rituale, è notificata nei termini e le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede la dichiarazione di estinzione del giudizio quale conseguenza processuale della rinuncia rituale al ricorso.
art. 8 d.lgs. n. 190/2024
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È la disposizione richiamata quale base normativa della Procedura Abilitativa Semplificata relativa all'impianto fotovoltaico; la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, se sottoscritta dal ricorrente o da un avvocato munito di mandato speciale, depositata nel processo e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, determina l'estinzione del giudizio quando le parti interessate alla sua prosecuzione non si oppongono.
- L'adesione delle parti alla rinuncia al ricorso consente al giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
- In presenza dei presupposti processuali, la controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata all'esito della trattazione camerale ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
- Le spese di giudizio possono essere compensate quando tale regolazione è oggetto di accordo tra le parti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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