Ordinanza n. 1678/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del programma speciale di protezione adottato dalla Commissione centrale il 29 ottobre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (persona protetta)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Commissione centrale ha revocato il programma speciale di protezione. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto dell'esistenza di pareri contrari alla revoca espressi dalla Direzione distrettuale antimafia competente. Il TAR ha esaminato la domanda nella fase cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione dell'atto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca del programma speciale di protezione. La motivazione è fondata, a un sommario esame proprio della fase cautelare, soprattutto sulla presenza di pareri contrari alla revoca espressi dalla Direzione distrettuale antimafia competente. Il giudizio di merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 10 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, il TAR lo ha applicato accogliendo la domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di pareri contrari all'adozione o alla revoca di una misura amministrativa, espressi dall'autorità specialistica competente, può integrare un elemento decisivo per ritenere sussistenti i presupposti della sospensione dell'atto, ferma la valutazione sommaria propria della fase cautelare.
- L'accoglimento della domanda cautelare comporta la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato senza definire il merito della controversia, che deve essere trattato all'udienza fissata dal giudice.
- La decisione sulle spese della fase cautelare può essere rimessa alla valutazione del giudice, che può disporne la compensazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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