Cassazione Civile, Ordinanza n. 01221/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da una occupazione di terreni destinati a un insediamento industriale. La proprietà era stata immessa nel possesso dalla concessionaria dei lavori, i lavori erano stati eseguiti e il bene era stato irreversibilmente trasformato. In precedenti gradi di giudizio si era discusso se la domanda risarcitoria originaria riguardasse un'occupazione acquisitiva, fondata su una dichiarazione di pubblica utilità valida ma seguita da mancato decreto di esproprio, oppure un'occupazione usurpativa, fondata sulla radicale invalidità della dichiarazione di pubblica utilità. Dopo una lunga vicenda processuale e vari giudizi di rinvio, nel presente giudizio gli eredi impugnano la sentenza che, nel nuovo rinvio, aveva ritenuto corretto il controricorso/ricorso incidentale proposto nell'interesse del consorzio in liquidazione, aveva escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'IRSAP, aveva negato la formazione del giudicato favorevole al consorzio derivante da una pretesa mancata impugnazione, e aveva regolato le spese. Con il primo motivo si deduce omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'IRSAP; con il secondo si deduce violazione del giudicato e del principio di intangibilità della sentenza di cassazione, sostenendo che il consorzio non avrebbe impugnato la sentenza del 2014 e che quindi quella decisione sarebbe passata in giudicato; con il terzo si censura la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto non rilevabile in rinvio il preteso giudicato interno; con il quarto si contestano le statuizioni sulle spese. Il nodo sostanziale è la corretta individuazione del soggetto processualmente legittimato a rappresentare il consorzio in liquidazione e l'effetto preclusivo o meno della precedente ordinanza di cassazione sull'accertamento della responsabilità del consorzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale degli eredi. Ha ritenuto infondati o in parte inammissibili i motivi con cui si lamentava l'omessa integrazione del contraddittorio e la formazione del giudicato in favore del consorzio, osservando che, alla luce della normativa regionale succedutasi nel tempo, la rappresentanza processuale del consorzio in liquidazione spettava al soggetto che aveva effettivamente proposto controricorso e ricorso incidentale; di conseguenza, non vi era alcuna necessità di chiamare in giudizio l'IRSAP come parte autonoma né si era formato il giudicato sulla responsabilità del consorzio per effetto della precedente impugnazione. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di soccombenza da parte del giudice di rinvio. Restano quindi confermate le statuizioni della Corte d'appello n. 840/2022 impugnate dagli eredi, con loro soccombenza nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
richiamato per distinguere il litisconsorzio necessario iniziale da quello processuale e per escludere, nel caso concreto, un vizio rilevante di omessa integrazione del contraddittorio
art. 107 c.p.c.
richiamato nel quadro del litisconsorzio necessario processuale determinato dall'ordine del giudice
art. 157, comma 3, c.p.c.
applicato per affermare che, nelle ipotesi di mera violazione dell'integrazione del contraddittorio non rilevata dalle parti, la nullità può risultare sanata
art. 331 c.p.c.
richiamato in tema di integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione
art. 354 c.p.c.
evocato dalla parte ricorrente come conseguenza processuale della dedotta nullità del giudizio di rinvio
art. 324 c.p.c.
richiamato per sostenere la pretesa formazione del giudicato interno
art. 392 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo ai poteri del giudice di rinvio e ai limiti imposti dalla sentenza rescindente
art. 394 c.p.c.
richiamato per i limiti del giudizio di rinvio dopo la cassazione
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione all'autorità del giudicato
art. 91 c.p.c.
richiamato per contestare la condanna alle spese
art. 92 c.p.c.
richiamato per contestare la regolazione delle spese
art. 93 c.p.c.
richiamato per contestare la regolazione delle spese
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare ultrapetizione e omessa pronuncia, non ritenute sussistenti
art. 115 c.p.c.
invocato dai ricorrenti nel quadro della contestazione della valutazione delle risultanze processuali
art. 116 c.p.c.
invocato dai ricorrenti nel quadro della contestazione della valutazione delle risultanze processuali
art. 231 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza incidenza decisiva nell'esito
art. 2043 c.c.
richiamato come norma generale dell'illecito aquiliano e come criterio per qualificare l'occupazione usurpativa
art. 2055 c.c.
richiamato nella disciplina del concorso di responsabili e della solidarietà passiva
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova
art. 1292 c.c.
richiamato in relazione alla solidarietà passiva tra responsabili
art. 1294 c.c.
richiamato in relazione alla solidarietà passiva tra responsabili
art. 295 c.p.c.
richiamato per la richiesta di sospensione del giudizio in attesa di altri processi, ritenuta non dovuta
art. 375 c.p.c.
richiamato per escludere la trattazione in pubblica udienza
art. 391-quater c.p.c.
richiamato per affermarne la non applicabilità ratione temporis
art. 35 d.lgs. 149/2022
richiamato per la disciplina transitoria del nuovo rito di legittimità
art. 19, comma 8, L.R. Sicilia n. 8/2012
richiamato come norma che ha disposto la soppressione e messa in liquidazione dei consorzi ASI e il successivo regime delle gestioni separate
art. 64 L.R. Sicilia n. 9/2013
interpretato come norma di interpretazione autentica che attribuisce al presidente dell'IRSAP la rappresentanza legale dei consorzi ASI in liquidazione transitati nella gestione separata
art. 19 L.R. Sicilia n. 8/2016
richiamato come modifica normativa che ha ulteriormente disciplinato la liquidazione e la rappresentanza legale dei consorzi soppressi
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato per veicolare censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per veicolare censure processuali di nullità
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato nei motivi, ma non decisivo
art. 19, comma 4, L.R. Sicilia n. 8/2012
richiamato solo incidentalmente nei motivi nuovi dichiarati inammissibili
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio va compiuta alla luce della effettiva legittimazione processuale della parte, come risultante dal quadro normativo applicabile nel momento dell'atto processuale, e non in base a mere intestazioni formali dell'atto.
- La mancata deduzione tempestiva di un vizio di integrazione del contraddittorio, quando si tratti di litisconsorzio necessario processuale e non di litisconsorzio necessario originario, può essere sanata ai sensi dell'art. 157, comma 3, c.p.c..
- Ai fini dell'individuazione del soggetto che ha proposto l'impugnazione, la Corte può valorizzare non solo l'intestazione dell'atto, ma anche il contenuto complessivo del ricorso, la procura e gli atti del processo, se da essi risulta inequivocamente la parte impugnante.
- Il giudicato non può dirsi formato se la precedente decisione è stata impugnata dal soggetto che, per legge, rappresentava processualmente l'ente sostanzialmente interessato; l'eventuale imprecisione formale nell'indicazione della parte non impedisce, da sola, di riconoscere l'efficacia dell'impugnazione.
- La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza anche nel giudizio di rinvio quando il giudice si limita a prendere atto dell'esito complessivo delle impugnazioni e della posizione processuale delle parti.
- In materia di occupazioni illegittime, la qualificazione della domanda e della fattispecie dedotta dalla parte è decisiva: il giudice non può sostituire d'ufficio una diversa causa petendi o una diversa fattispecie di illecito rispetto a quella allegata.
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