R.R. Emilia-Romagna 2/2015
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N.3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in Emilia-Romagna la disciplina del noleggio autobus con conducente: autorizzazioni quinquennali, rinnovo, requisiti di impresa e personale, rimessa, controlli e reclami. Prevede termini di 45 giorni per il rinnovo, rimborsi istruttori e una finestra transitoria di 60 giorni dall’entrata in vigore per rinnovare autorizzazioni scadute o in scadenza in deroga al termine ordinario.
Modifiche al regolamento sul noleggio autobus con conducente
Modifiche al regolamento regionale sul noleggio autobus con conducente
Il regolamento regionale Emilia-Romagna 30 ottobre 2015, n. 2 modifica il regolamento regionale 28 dicembre 2009, n. 3, aggiornando la disciplina dell’autorizzazione, del rinnovo, dei controlli e dei requisiti per l’esercizio del noleggio di autobus con conducente sul territorio regionale.
Rilascio dell’autorizzazione e durata
L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente è rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna, dalla Provincia o dall’Agenzia per la mobilità, se a essa sono state attribuite le funzioni amministrative. Possono ottenerla le imprese con sede legale o stabile organizzazione nel territorio competente, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale.
Le autorizzazioni hanno durata quinquennale. In caso di mancato rispetto del termine ordinario per il rinnovo, l’istanza tardiva comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
Rinnovo, documentazione e controlli sui requisiti
Il rinnovo deve essere richiesto con apposita istanza, corredata dall’autocertificazione di iscrizione al REN, entro 45 giorni prima della scadenza. Il rilascio e il rinnovo sono subordinati all’accertamento d’ufficio dei requisiti dichiarati e al deposito delle copie delle polizze assicurative dei mezzi utilizzati.
L’atto di rinnovo conferma i dati identificativi dell’autorizzazione originaria, compresi numero e data del primo rilascio, insieme ai riferimenti dei provvedimenti di autorizzazione e abilitazione dei veicoli in corso di validità. Se l’impresa lascia scadere l’autorizzazione, l’ufficio segnala il caso alla Motorizzazione Civile per gli eventuali provvedimenti di cancellazione dal REN, quando il parco mezzi è composto solo da autobus immatricolati per noleggio.
Requisiti relativi al personale e alla rimessa
L’impresa che chiede l’autorizzazione o il rinnovo deve presentare una dichiarazione sostitutiva sul personale impiegato, con elenco dei lavoratori, generalità, qualifica, tipologia contrattuale, estremi e scadenze dei titoli di guida e della CQC persone. Per i conducenti oltre i 60 anni è richiesta anche la certificazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione medica locale. Alla dichiarazione vanno allegati i documenti di patente e abilitazioni, la CQC persone e, se del caso, la certificazione medica.
Va inoltre dichiarata la disponibilità della rimessa per la sosta dei mezzi, comprovata da planimetria in scala con indicazione dell’area complessiva e degli stalli dimensionati; tale documentazione è allegata al provvedimento di autorizzazione o rinnovo.
Contributi, rimborsi e spese istruttorie
Le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Emilia-Romagna devono corrispondere, per la nuova autorizzazione, un rimborso delle spese istruttorie, di segreteria, controllo, tenuta registri, targa esterna NCC e targa interna. Il rimborso è pari a:
- 150 euro per ogni autobus fino a 5 autobus;
- 100 euro per ogni autobus se il parco mezzi supera i 5 autobus.
Lo stesso rimborso è dovuto anche per il rinnovo, salvo rinnovi per un periodo inferiore al quinquennio, per i quali l’importo è riproporzionato. È previsto inoltre un rimborso di 60 euro per modifiche e variazioni delle autorizzazioni e dei rinnovi in corso di validità.
Controlli documentali e verifiche periodiche
Entro 45 giorni dalla domanda di nuova autorizzazione o di rinnovo, l’amministrazione richiede copia aggiornata dei libretti di circolazione per verificare l’immatricolazione in uso terzi NCC e la validità dell’ultima revisione.
È inoltre previsto un controllo a campione annuale su almeno il 51% dei mezzi utilizzati, finalizzato alla verifica della validità della revisione. Restano inoltre richiamati i controlli sul possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, commi 7 e 8, del regolamento.
Disposizioni sul personale, sui mezzi e sulla documentazione tecnica
Ai fini del rilascio e del rinnovo, l’amministrazione acquisisce entro 45 giorni il DURC, l’iscrizione alla Camera di Commercio o ad analogo registro estero, e l’elenco aggiornato degli autobus destinati al servizio, con i dati identificativi e tecnici di ciascun mezzo, inclusi targa, telaio, categoria, posti, dispositivi per disabili, classe ambientale ed eventuale acquisizione con contributo pubblico.
L’elenco deve essere ripresentato aggiornato in occasione del rinnovo. Per i mezzi immatricolati per il servizio di linea utilizzati nel noleggio, l’impresa deve allegare anche le autorizzazioni temporanee dell’ente affidatario delle linee e l’autorizzazione della Motorizzazione Civile.
Imprese autorizzate in altre Regioni o in altri Stati UE
Le imprese già autorizzate in un’altra Regione o in un altro Stato membro dell’Unione europea che svolgono il servizio in Emilia-Romagna tramite stabile organizzazione devono possedere i requisiti previsti dal regolamento. Prima dell’avvio dell’attività nella regione, il titolare o legale rappresentante deve presentare alla Città Metropolitana, alla Provincia o all’Agenzia di mobilità competente una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti relativi al personale, ai mezzi e alla documentazione richiesta.
Copia della dichiarazione, con visto di accettazione, data, protocollo e oggetto, deve essere conservata a bordo di ogni mezzo. In caso di mancata regolarizzazione, dopo richiesta notificata entro 10 giorni dall’accertamento, l’ente competente adotta entro 60 giorni un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività in Emilia-Romagna.
Reclami
I reclami relativi al servizio possono essere presentati all’impresa e, per conoscenza, alla struttura pubblica che ha rilasciato l’autorizzazione. L’impresa deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento, dando riscontro anche all’ente autorizzante.
Regime transitorio
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento del 2015 potevano essere presentate domande di rinnovo delle autorizzazioni scadute o in scadenza, in deroga al termine ordinario di 45 giorni prima della scadenza, restando comunque applicabile la procedura di rinnovo ordinaria.
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