Sentenza n. 374/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 1226/2024, emessa e pubblicata in data 26/11/2024 dal Tribunale di Benevento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza n. 1226/2024 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 novembre 2024, aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata all'Amministrazione il 29 novembre 2024 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata, era decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva dimostrato l'adempimento. Il giudice ha affermato che la sentenza civile possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e che l'obbligo di conformazione consiste nel conseguire concretamente alla beneficiaria l'utilità riconosciuta dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di attribuire la Carta elettronica mediante accredito dell'importo nominale riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento effettuato dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e al pagamento della penalità di mora.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione inadempiente il pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella dovuta in forza del giudicato, quale penalità di mora, individuandone decorrenza e termine finale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
ulteriore somma di danaro
La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato e decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento fino all'effettiva esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è decorso il termine dilatorio di 120 giorni
Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 21, comma 1, d.lgs. 104/2010
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una specifica utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e può essere azionata mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
- L'ottemperanza richiede che il giudicato sia definitivo, sia stato notificato all'Amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; accertati tali presupposti e l'inerzia amministrativa, il giudice ordina l'esecuzione entro un termine congruo.
- L'esecuzione del giudicato deve assicurare concretamente al beneficiario il conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto dalla sentenza, non essendo sufficiente una mera attività formale dell'Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione; l'insediamento del commissario non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
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