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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34264/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la condanna per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ricorso articola quattro motivi: (1) mancata motivazione del diniego delle attenuanti generiche; (2) mancata motivazione sulla misura della pena, anche con riguardo agli aumenti per continuazione; (3) violazione di legge e manifesta illogicità nella parte in cui la Corte avrebbe escluso la natura colposa delle lesioni e dato una spiegazione contraddittoria circa intenzionalità/colposità/dolo eventuale; (4) errata applicazione/duplicazione dell'aggravante prevista dall'art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen., per presunta sovrapposizione con gli artt. 61, n. 2, e 576, n. 1, cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi per mancata/presa insufficiente in considerazione delle specifiche censure sull'atto d'appello (assenza di motivazione su attenuanti generiche e sulla determinazione della pena), ha annullato la sentenza limitatamente a questi punti e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio su tali profili. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché il ricorso non ha indicato concretamente il pregiudizio e non ha argomentato la tesi della colposità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in Cassazione e non già in sede di appello. La statuizione di colpevolezza per i reati contestati è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 576 cod. pen., comma 1, n. 5-bis

    La norma è stata contestata dall'imputato come aggravante applicata; la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo relativo a questa norma perché introdotto per la prima volta in Cassazione.

  • art. 576 cod. pen., comma 1, n. 1

    Richiamata nella valutazione del possibile concorso di circostanze aggravanti; la sentenza sottolinea che specifiche questioni di duplicazione non sono state dedotte in appello.

  • art. 61, n. 2, cod. pen.

    Riferita nella prospettazione del ricorrente circa l'assorbimento/duplicazione di fattispecie circostanziali; Cassazione ha rilevato che tale censura non era stata sollevata in appello e quindi è inammissibile in Cassazione.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    a norma dell'art. 624, cod. proc. pen.

    La Corte ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di colpevolezza per le parti non annullate, richiamando la disciplina che rende definitive le statuizioni non investite da annullamento.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere discussi per la prima volta motivi che non siano stati sollevati in grado di appello: le questioni nuove sono normalmente inammissibili.
  • La mancanza di motivazione su specifici punti decisivi (es. rifiuto delle attenuanti generiche, determinazione della pena) determina l'annullamento limitato a quei profili e il rinvio al giudice di merito per integrazione della motivazione o nuovo giudizio.
  • Le censure generiche o prive di indicazione del pregiudizio subito dalla parte sono inammissibili: il ricorso in Cassazione deve indicare in cosa consista concretamente il vulnus per la difesa.
  • Se la Corte di merito esclude la forma intenzionale di un reato (dolo intenzionale) deve chiarire se ha ravvisato dolo diretto, eventuale o colpa; tuttavia, la semplice asserzione della colposità senza argomentazione non basta a fondare il ricorso.
  • Le statuizioni di condanna non annullate restano definitive (irrevocabili) secondo le norme processuali (art. 624 c.p.p.), mentre le sole parti annullate vengono riesaminate dal giudice di rinvio.
  • Nel contestare l'applicazione di aggravanti è necessario spiegare la sovrapposizione normativa e dimostrare in quale modo ciò abbia inciso sulla decisione di merito; senza tale argomentazione la censura è debole o inammissibile.

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