Sentenza n. 6383/2026 - Roma, Sezione 1Q
l’annullamento, previa concessione di misure cautelari: - della Determinazione del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967-2022 del 14 dicembre 2022 (prot. n. 2022-1500969), pubblicata sul sito istituzionale della Regione Liguria il 19 dicembre 2022; - dei seguenti provvedimenti con cui le Aziende sociosanitarie ed IRCCS del S.S.R. hanno certificato il valore della spesa sostenuto per l’acquisto di dispositivi medici, così come registrato nei modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, come di seguito riepilogati: Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019 della ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria; Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019 della ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria; Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019 della ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria; Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019 della ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria; Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019 della ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria; Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019 dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino; Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019 dell’IRCCS G. Gaslini; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, di contenuto non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex art. 64 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e di quantificazione del payback per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la determinazione della Regione Liguria relativa al ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici, i provvedimenti delle aziende sanitarie e degli IRCCS regionali di certificazione della spesa sostenuta negli anni 2015-2018, i decreti ministeriali di certificazione del superamento dei tetti e di adozione delle linee guida, l’accordo Stato-Regioni, le intese e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Ha dedotto vizi derivanti dall’illegittimità costituzionale delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback, prospettando la violazione di plurimi parametri costituzionali, della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché vizi propri degli atti impugnati. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto di accesso, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, agli atti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri posti a suo carico, con ordine di esibizione della documentazione non rilasciata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito né le questioni di legittimità costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento richiesto e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha qualificato la situazione come sopravvenuto difetto di interesse, e non come cessazione della materia del contendere, poiché l’interesse all’annullamento è divenuto sostanzialmente inutiliter dato il sopravvenire della disciplina legislativa e l’adempimento della ricorrente, mentre non risultavano ancora compiuti gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome. Le ulteriori questioni sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...]
La disciplina sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali; l’adempimento rende sostanzialmente inutile la decisione sull’annullamento degli atti impugnati.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015
È richiamato quale fondamento degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il ripiano del superamento dei tetti di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015
È richiamato quale disposizione relativa ai provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi e agli effetti dell’inadempimento delle aziende fornitrici.
art. 22 e ss. l. n. 241/1990
Sono indicati come base della domanda di accesso agli atti relativi alla quantificazione della spesa regionale per dispositivi medici e degli oneri di ripiano, domanda non esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato; in tale ipotesi il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza necessità di esaminare il merito.
- La cessazione della materia del contendere presuppone invece che l’attività successiva della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato e determini un nuovo assetto del rapporto controverso; essa non coincide con la mera inutilità sopravvenuta della decisione di annullamento.
- Quando una disciplina legislativa sopravvenuta estingue l’obbligazione sostanziale controversa a seguito dell’adempimento del ricorrente, rendendo inutile l’annullamento degli atti impugnati, il giudice amministrativo può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e assorbire le questioni di merito e di legittimità costituzionale.
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