Cassazione Penale, Ordinanza n. 21635/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la natura aspecifica e manifestamente infondata delle doglianze. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna per tentato furto in abitazione già confermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli per tentato furto in abitazione, con pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 267,00 di multa. Il ricorso articolava due motivi: il primo denunciava vizio di motivazione per la mancata concessione della riduzione massima della pena, pari a due terzi, in ragione della natura tentata del reato; il secondo censurava la motivazione relativa alla recidiva contestata, assumendo difetto di motivazione sull'aggravamento di pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non specifici e comunque infondati, perché meramente ripetitivi delle censure già svolte in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già dato conto sia della dosimetria della pena sia della rilevanza della recidiva in relazione alla pericolosità sociale, ai precedenti penali recenti e alla connessione cronologica tra i fatti.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva non produce effetti in via automatica, salvo i casi di recidiva obbligatoria; il giudice può valorizzarla solo se la ritiene concretamente idonea a incidere sul trattamento sanzionatorio.
art. 133 c.p.
Gli elementi per valutare la rilevanza della recidiva e la personalizzazione del trattamento sanzionatorio sono quelli tipici della commisurazione della pena, come natura dei reati, distanza temporale, omogeneità dei fatti e personalità del reo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a reiterare pedissequamente le doglianze già dedotte in appello, senza una critica argomentata e specifica della motivazione impugnata.
- La riduzione della pena per il tentativo non è automaticamente dovuta nella misura massima: la sua quantificazione rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua su gravità del fatto, valore del bene e personalità dell'imputato.
- La recidiva deve essere oggetto di motivazione specifica sia quando viene applicata sia quando viene esclusa; il giudice deve verificare in concreto se i precedenti denotino maggiore colpevolezza o pericolosità, senza limitarsi al mero dato formale dei precedenti penali.
- Ai fini della rilevanza della recidiva e della commisurazione della pena, assumono rilievo i parametri di cui all'art. 133 c.p., come natura e qualità dei fatti, distanza temporale tra essi, omogeneità delle condotte e grado di offensività.
Come è indicizzato
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