Sentenza n. 2246/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto all’attribuzione della Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 3739/2022 del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione il 12 gennaio 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto l’esatta e integrale esecuzione del titolo, mediante assegnazione della Carta del Docente con le funzionalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 e accredito dell’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre agli interessi legali, quale contributo per la formazione professionale relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e condannato il Ministero a dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante l’attribuzione della Carta del Docente e l’accredito delle somme riconosciute dal giudicato, nei limiti stabiliti nella motivazione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della stessa Direzione, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il Commissario, quale ausiliario del giudice, è tenuto ad accettare l’incarico, che non può essere ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione; l’incarico è stato dichiarato privo di compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che gli atti del Commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono la base normativa dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di accertare i presupposti dell’ottemperanza e di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del titolo, nominando, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’Amministrazione.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta del Docente, la cui attribuzione costituisce oggetto dell’obbligo conformativo da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il Commissario ad acta nominato in determinati giudizi di ottemperanza può essere applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro, quando il Commissario sia individuato in un dirigente dell’Amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione puntuale e completa al titolo entro un termine determinato e può nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- L’incarico di Commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale disciplina può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
- Il Commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo destinato agli ausiliari del giudice e alle parti non rituali.
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