Cassazione Penale, Sentenza n. 22596/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato condannato per due cessioni di cocaina (totale THC 0,4 g; 0,25 g lorde per ciascuna dose) per un corrispettivo complessivo di 20 euro ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Ha impugnato la sentenza con due motivi: (1) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (tenuità del danno) in relazione alla modesta quantità e al modesto lucro conseguito; la Corte di appello aveva escluso l'attenuante con la motivazione che il prezzo fosse quello di mercato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (che ha valenza assorbente), censurando la Corte di appello per motivazione generica e per mancata applicazione dei principi delle Sezioni Unite in tema di speciale tenuità. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante e ha rinviato alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio, ove dovranno essere valutati concretamente e motivati sia l'entità del lucro (esiguo: 20 euro) sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso (tenuto conto della quantità, dell'assenza di collegamenti con contesti criminali, della recidiva, ecc.). Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma applicata per la condanna dell'imputato per cessione di sostanze stupefacenti; la fattispecie concreta riguarda due cessioni di cocaina.
Codice penale, art. 62, n. 4 (circostanza attenuante del danno di speciale tenuità)
Le Sezioni unite richiamate stabiliscono che l'attenuante è applicabile quando, congiuntamente, l'entità del lucro e la gravità dell'evento dannoso siano di speciale tenuità; occorre valutazione concreta e motivazione puntuale del giudice di merito.
Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 2
Ha riformulato l'art. 62, n. 4; il riferimento normativo è utilizzato a fondamento dell'interpretazione estensiva fornita dalle Sezioni unite.
Sezioni Unite, sentenza n. 24990 del 30/01/2020 (Dabo)
Principio richiamato: la tenuità va accertata con una valutazione concreta e congiunta di vantaggio patrimoniale e gravità dell'evento, tenendo conto della proporzionalità tra modesta offesa penalmente rilevante e esiguo vantaggio economico; il giudice di merito deve dare motivazione adeguata.
Massime di principio
- La circostanza attenuante di speciale tenuità (art. 62, n.4) richiede una valutazione concreta e congiunta dell'entità del lucro e della gravità dell'evento dannoso: non basta un richiamo generico al "prezzo di mercato".
- Quantitativi irrilevanti e corrispettivi esigui (es. poche decine di euro, frazioni di grammo) e l'assenza di collegamenti con contesti criminali più ampi favoriscono il riconoscimento della tenuità.
- Il giudice di merito deve motivare in modo specifico perché esclude l'attenuante; motivazioni generiche o sintetiche sono viziate e possono determinare annullamento e rinvio da parte della Cassazione.
- Il riconoscimento della tenuità può incidere sulla determinazione o sostituzione della pena; pertanto, se l'attenuante è accerta, il giudice deve riesaminare la misura sanzionatoria.
- La mera affermazione che il prezzo della droga corrisponde a quello di mercato non è di per sé ostativa al riconoscimento della tenuità se, nel complesso, il vantaggio e il danno risultano esigui.
- In caso di dubbio o di motivazione insufficiente sul punto, la Corte di Cassazione privilegerà la necessità di un nuovo esame da parte del giudice di merito secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite.
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