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Sentenza

Sentenza n. 427/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. 454/2022, prot. edilizio n. 2021-9-19486 del 25.02.2022, comunicato in data 28.02.2022, che ha dichiarato l''inefficacia della SCIA presentata in data 13.08.2021; - nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 27.12.2023: - del provvedimento n. 2146/2023, prot. edilizio n. 2023-9-715 del 19.09.2023, notificato in data 29.09.2023, che ha dichiarato l''inefficacia della SCIA presentata in data 13.01.2023; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compreso, se ritenuto necessario, dell’art. 77.2 del Regolamento edilizio del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 02.07.2018 e ss.mm.ii.

Giustizia amministrativa202200640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali che hanno dichiarato l’inefficacia di due SCIA presentate per la sanatoria di opere edilizie abusive

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 25 febbraio 2022 che aveva dichiarato l’inefficacia della SCIA presentata ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.P.R. 380/2001 per la sanatoria di alcune opere abusive realizzate in un immobile di sua proprietà. Con motivi aggiunti ha impugnato un ulteriore provvedimento comunale, anch’esso recante l’esito negativo di una SCIA finalizzata a superare le problematiche riscontrate nella prima pratica di sanatoria, chiedendo altresì, ove necessario, l’annullamento dell’art. 77.2 del regolamento edilizio comunale. Le istanze cautelari sono state respinte dal TAR e, quanto alla prima, anche dal Consiglio di Stato. In vista della trattazione del merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, nel processo amministrativo, l’interesse al ricorso sia nella disponibilità del ricorrente e che la dichiarazione di sopravvenuta perdita dell’interesse imponga la declaratoria di improcedibilità, senza che il giudice debba compiere ulteriori valutazioni sulla persistenza dell’interesse. Le spese sono state tuttavia poste a carico della società sulla base della soccombenza virtuale: il TAR ha richiamato le valutazioni già espresse in sede cautelare, dalle quali risultava l’infondatezza sia del ricorso principale sia dei motivi aggiunti. La società è stata condannata al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori di legge, per la fase di merito, ferme le spese già liquidate per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001

    È la disposizione in base alla quale erano state presentate le SCIA per la sanatoria delle opere edilizie abusive; il merito della sua applicazione non è stato deciso per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorrente dispone dell’interesse alla decisione; la dichiarazione di sopravvenuta perdita di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., senza che il giudice debba valutare autonomamente la persistenza di tale interesse.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una valutazione prognostica dell’esito che il giudizio avrebbe avuto se fosse stato deciso nel merito.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può richiamare le valutazioni già compiute in sede cautelare sull’infondatezza delle censure, purché esse consentano di individuare la parte virtualmente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioSCIA e liberalizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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