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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3103/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativa al rinvenimento e detenzione di 240 grammi di marijuana. Il ricorso deduceva: (1) errore nella valutazione della gravità indiziaria, sostenendo che il mero possesso, in assenza di altri elementi, si riconduce alla detenzione per uso personale e che il difensore non doveva provare il contrario; il Tribunale avrebbe ignorato le dichiarazioni del ricorrente che attestavano l'acquisto a fini personali per un'offerta conveniente; (2) vizio motivazionale circa la valutazione della capacità economica del ricorrente, ritenuta incompatibile con la spesa di 550 euro, mentre il ricorrente era bracciante agricolo con redditi documentati; inoltre si contestava la necessità della misura cautelare visto il sequestro della sostanza e l'assenza di rischio di fuga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per proposizione in "inaccessibili prospettazioni in fatto" e ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale che aveva desunto la destinazione allo spaccio dal consistente peso della sostanza (240 g), dall'atteggiamento elusivo del ricorrente al momento del controllo (tentativo di allontanarsi e omissione di consegna spontanea della sostanza) e dalla vaghezza delle giustificazioni fornite sull'acquisto. Il Tribunale aveva inoltre valutato la capacità economica del ricorrente come non congrua rispetto alla spesa dichiarata e aveva considerato i precedenti penali e di polizia ai fini della valutazione del pericolo di recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)

    art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte ha ritenuto che, alla luce del quantitativo significativo di stupefacente e delle circostanze del rinvenimento, possa sussistere gravità indiziaria di detenzione a fini di spaccio ai sensi dell'art. 73; la mera affermazione di destinazione all'uso personale è insufficiente se contraddetta da elementi fattuali concreti.

  • Codice di procedura penale (artt. 273 e 274)

    artt. 273 e 274 cod. proc. pen.

    Richiamati dal difensore come norme rilevanti per i motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto però il ricorso inammissibile poiché imperniato su prospettazioni fattuali inaccessibili in cassazione, confermando che la censura deve indicare profili di invalidità giuridica e motivazionale non meramente riesaminabili in fatto.

Massime di principio

  • Quantitativi rilevanti di stupefacente (oltre le consuete quantità riconducibili a uso personale) costituiscono un forte indizio di destinazione allo spaccio, soprattutto se accompagnati da comportamenti elusivi al controllo.
  • Comportamenti dell'imputato durante il controllo (tentativo di allontanarsi, rifiuto o omissione di consegna della sostanza) rafforzano la gravità indiziaria e giustificano misure cautelari quando combinati con altri elementi.
  • Dichiarazioni autodifensive vaghe o apodittiche sull'acquisto per uso personale hanno scarso valore probatorio; per contrastare l'inferenza di spaccio è necessario fornire prove concrete e coerenti (es. documentazione dell'acquisto, uso continuativo dimostrabile, quantità conformi all'uso personale).
  • La discrepanza tra la spesa dichiarata per l'acquisto e la capacità economica del soggetto può essere valutata dal giudice come indice della natura commerciale dell'operazione, salvo prova contraria adeguata e aggiornata.
  • I precedenti penali e di polizia e la condotta del soggetto possono essere considerati ai fini della valutazione del pericolo di recidiva e della necessità della misura cautelare.
  • In Cassazione le doglianze che si limitano a una rivalutazione dei fatti senza segnalare vizi di diritto o illogicità motivazionali possono essere dichiarate inammissibili: occorre proporre censure autonome e suscettibili di sindacato giuridico.

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