Sentenza del 13/01/2022 n. 867 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio per gli anni 2004-2005. L'Ufficio contestava che l'accertamento, basato su presunzioni a supporto di un maggior reddito IRPEF derivante da cessioni immobiliari della società, fosse correttamente fondato; in cassazione l'Agenzia denunciava insufficiente motivazione della sentenza della CTR (art. 360 c.p.c., n.5) perché i giudici non avrebbero spiegato i calcoli che avrebbero portato a ritenere un utile superiore al 10% e non avrebbero esplicitato le risultanze della perizia giurata richiamata. Inoltre censurava l'uso, da parte della CTR, del cosiddetto fatto notorio (art. 115 c.p.c.) circa la prassi bancaria dei mutui negli anni 2004-2005 (finanziamenti offerti per importi superiori al prezzo di acquisto), sostenendo che tale presunzione non poteva essere assunta come notoria e che l'eventuale notorietà sarebbe stata limitata al periodo considerato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la contestazione dell'insufficiente motivazione fosse generica: l'Amministrazione non ha indicato fatti decisivi non valutati dalla CTR che avrebbero giustificato un esito diverso; la CTR aveva adeguatamente motivato la non antieconomicità dell'attività edificatoria (evidenziando profittabilità superiore al 10%), richiamando perizia asseverata e atti di compravendita e valutando nel complesso il quadro indiziario. Quanto al fatto notorio, la Corte ha rilevato che la qualificazione come notorio del comportamento delle banche in quel periodo rientra nelle conoscenze collettive rilevanti e, comunque, l'eventuale censura non dimostrava fatti contrari. In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia condannata alle spese (liquidate in Euro 10.000,00 più oneri). La Corte ha inoltre ricordato che in un ricorso già proposto nei confronti della società B. C. s.r.l. analoga censura era stata respinta.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina il metodo analitico-induttivo di accertamento fiscale; la decisione di merito è stata valutata in relazione alla correttezza dell'uso delle presunzioni indizianti per determinare maggiori redditi.
Codice di Procedura Civile
Limita il sindacato di cassazione sulla motivazione: la denuncia di insufficiente motivazione è ammissibile solo se dalla sentenza emerge l'omissione o la carenza dell'iter logico-argomentativo su punti decisivi; qui la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificazione di fatti non valutati.
Codice di Procedura Civile
Regola il fatto notorio come criterio legale di giustificazione del giudizio di fatto; la Corte ha confermato che il giudice del merito può utilizzare fatti notorii se adeguatamente motivati e che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della corretta determinazione dei criteri di notorietà.
Codice di Procedura Civile
Previsione procedurale sulla memoria; citata in passato dal resistente ma non decisiva per la statuizione di cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede il merito probatorio: può censurare la motivazione solo quando emerga chiaramente dalla sentenza l'omissione o la contraddittorietà su punti decisivi indicati dalle parti.
- Per gli accertamenti fiscali basati su presunzioni, il giudice del merito ha ampia discrezionalità nell'assumere e valutare prove e perizie; l'Amministrazione deve indicare in sede di gravame fatti concreti non considerati per far valere un vizio di motivazione in cassazione.
- La qualificazione di un fatto come notorio (art. 115 c.p.c.) è riservata al giudice di merito se il fatto è realmente acquisito alla conoscenza collettiva con grado di certezza; il sindacato di legittimità è limitato a verificare che siano stati correttamente applicati i criteri di notorietà.
- La semplice contestazione generica della valutazione delle prove da parte del giudice d'appello non è sufficiente in cassazione: è necessario evidenziare omissioni o discrepanze logiche nella motivazione.
- Nei casi di accertamento di maggior valore immobiliare, elementi quali perizie giurate, rilevanza della zona, profittabilità complessiva dell'operazione e prassi bancaria possono validamente incidere sulla valutazione dell'efficacia indiziaria delle presunzioni fiscali.
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