Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11410/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il primo motivo censurava il vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di esaminare l'imputato in appello, sostenendo la necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale. Il secondo motivo denunciava la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva e mirava a introdurre in sede di legittimità un documento (una fattura).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la rinnovazione dell'istruttoria in appello ha carattere eccezionale e richiede la dimostrazione di lacune o manifeste illogicità della motivazione su punti decisivi, profili che nel caso concreto non erano stati adeguatamente dedotti, né la prova richiesta era stata indicata come decisiva in senso tale da destrutturare l'impianto probatorio. Ha parimenti ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, perché la produzione documentale in cassazione è ammessa solo in casi limitati, quando il documento non sia stato producibile nei gradi di merito e non imponga valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito; nel caso, non era stata spiegata l'impossibilità di esibire prima la fattura e la sua genuinità avrebbe comunque richiesto un accertamento di fatto. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale e può essere disposto solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la sua omissione è censurabile solo se la motivazione presenti lacune o manifeste illogicità su punti decisivi.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è automatica, ma richiede la dimostrazione che la prova richiesta sia decisiva o che la motivazione del diniego presenti lacune o illogicità manifeste su punti rilevanti.
  • In sede di legittimità non è consentita la produzione di documenti che avrebbero dovuto essere introdotti nei gradi di merito, salvo che sia provata l'oggettiva impossibilità di esibirli prima e sempre che la valutazione del documento non richieda un nuovo apprezzamento di fatto.
  • La deduzione di una prova decisiva deve essere specifica e non può risolversi nella riproposizione di doglianze già valutate dai giudici di merito o in richieste esplorative di integrazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.