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Sentenza

Sentenza n. 11227/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad - Pakistan a seguito della comunicazione ex art. 44 comma 5 del D.L. 73/2022 e 27 comma 1 ter del D.Lgs. n. 286/98, trasmessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Matera all'Ambasciata di Italia ad Islamabad - prot. n. P-MT/L/Q/2023/105498 - per il rilascio di visto di ingresso per lavoro stagionale.

Giustizia amministrativa202514122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad a seguito della comunicazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Matera relativa al nulla osta al lavoro e della richiesta di fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto di ingresso per lavoro stagionale. L'Amministrazione ha dedotto che il nulla osta risultava sospeso ai sensi del d.l. 145/2024, in attesa degli adempimenti delle amministrazioni competenti coinvolte nel procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti sia l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sia l'inerzia protratta oltre un termine ragionevole. In particolare, il ricorrente aveva ottenuto il presupposto nulla osta e aveva chiesto la convocazione presso la sede diplomatica per la formalizzazione della domanda. La sospensione prevista dal d.l. 145/2024, considerato il tempo ormai trascorso dalla sua introduzione, non poteva ulteriormente protrarsi in via indefinita, dovendo essere risolta dall'amministrazione competente, anche previa sollecitazione della sede diplomatica. Il Ministero e l'Ambasciata sono stati quindi condannati a convocare il ricorrente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e a concludere il procedimento nei successivi 60 giorni. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica, delle sopravvenienze normative e della complessità dell'iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice verifica l'esistenza dell'obbligo di provvedere e l'inerzia oltre il termine previsto o ragionevole.

  • art. 44, comma 5, d.l. 73/2022

    Richiamato quale base della comunicazione relativa al procedimento per il rilascio del visto di ingresso per lavoro.

  • art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998

    Richiamato in relazione al procedimento di ingresso per lavoro stagionale e al presupposto nulla osta.

  • d.l. 145/2024

    La sospensione prevista dalla normativa non giustifica un'inerzia indefinita: decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione competente deve risolvere la sospensione e procedere alla conclusione del procedimento.

Massime di principio

  • Nell'azione avverso il silenzio, la sussistenza di un obbligo di provvedere e l'inerzia dell'amministrazione oltre il termine previsto o ragionevole sono sufficienti a fondare l'accoglimento della domanda.
  • La sospensione normativa di un procedimento amministrativo non può protrarsi indefinitamente; decorso un termine ragionevole, l'amministrazione competente deve adottare gli adempimenti necessari per superare la sospensione e definire il procedimento.
  • Quando il richiedente abbia già ottenuto il presupposto nulla osta e abbia chiesto alla sede diplomatica la convocazione per formalizzare la domanda di visto, l'amministrazione non può omettere sine die di fissare l'appuntamento e concludere il procedimento.
  • In presenza di silenzio-inadempimento accertato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di convocare l'interessato entro un termine determinato e di concludere il procedimento entro un ulteriore termine.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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