Cassazione Penale, Sentenza n. 37300/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9/2/2022 con cui la Corte d'appello, in sede di giudizio rescissorio e a seguito di rinvio dalla Cassazione, ha rideterminato la pena complessiva per riconosciuta continuazione tra più sentenze precedenti. Il ricorrente censura la quantificazione degli aumenti per la continuazione (in particolare per i delitti "satellite" riconducibili alla sentenza n.1) e deduce violazione di legge e vizio di motivazione: si sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia applicato aumenti superiori a quelli fissati dal giudice di cognizione e che non sussisterebbe legittimità a superare il massimo aumento già stabilito, nonché insufficiente motivazione ai sensi degli artt.125 e 133 cod. pen. e disposizioni sul procedimento esecutivo
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione della Corte d'appello che ha: confermato l'aumento relativo alla continuazione interna della sentenza n.2 (reato principale); ridotto gli aumenti originariamente fissati per i reati-satellite della sentenza n.1 (estorsione e 513-bis), motivando la riduzione con riferimento alla gravità delle condotte e ai parametri dell'art.133 c.p.; verificato che le nuove misure sono ben al di sotto del minimo edittale per taluni reati e che non si è realizzato un surrettizio cumulo materiale di pene. La Cassazione ha richiamato principi giurisprudenziali (in particolare Sez. U., n. 47127/2021) che impongono la motivazione distinta per ogni reato satellite e ha precisato il diverso grado di rigore motivazionale in relazione alla vicinanza al minimo edittale. Ha altresì condannato il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione: il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per ogni reato satellite; il giudice dell'esecuzione non è vincolato alla determinazione del giudice della cognizione purché motivi la nuova quantificazione nel rispetto dei limiti di legge (evitare cumulo materiale e rispetto dei limiti dell'art.81)
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come base per l'azione del giudice dell'esecuzione nella rideterminazione della pena in sede di giudizio rescissorio/esecutivo
art. 125 cod. proc. pen.
Rilevato dal ricorrente con riferimento al controllo di legittimità sulla motivazione: la Cassazione ha richiamato i parametri di adeguatezza della motivazione ma ha ritenuto quelli forniti dalla Corte d'appello sufficienti
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata nel quadro delle impugnazioni contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione; citata a supporto delle censure procedurali ma senza esito favorevole al ricorrente
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato gli aumenti richiamando i parametri di gravità, pericolosità e finalità (es. metodo mafioso e agevolazione del sodalizio), indicando che tali elementi giustificano la misura scelta per gli aumenti
art. 99, comma 5 cod. pen.
Richiamata nel contesto della disciplina sulla recidiva (in relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n.185/2015) quale profilo di censura iniziale poi valutato dalla Corte d'appello e dalla Cassazione
art. 63, comma 4 cod. pen.
Riferimento operativo per il confronto con il minimo edittale nei reati-satellite (la Corte osserva che gli aumenti operati sono ben al di sotto del minimo per taluni reati, riducendo l'onere motivazionale)
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina la pena per continuazione, non è vincolato puntualmente alle quantificazioni del giudice di cognizione; può modificare gli aumenti purché rispetti i limiti dell'art.81 c.p. e motivi adeguatamente le ragioni della diversa determinazione
- Occorre motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite: la motivazione deve essere tanto più dettagliata quanto più l'aumento si avvicina o supera il minimo edittale o rischia di configurare un cumulo materiale di pene
- Se la pena irrogata per i reati satellite è significativamente inferiore al minimo edittale, l'onere motivazionale è meno stringente; al contrario, se coincide o supera il minimo edittale, il giudice deve giustificare specificamente il criterio adottato
- Il controllo di legittimità da parte della Cassazione si concentra sulla ragionevolezza e proporzionalità della motivazione: è censurabile la decisione che provochi una sproporzione tra pena base e aumenti non adeguatamente spiegata
- In caso di recidiva o modifiche dopo pronunce costituzionali, il giudice deve esplicitare il trattamento recidivistico e come questo incide sulla quantificazione complessiva della pena, nel rispetto dei limiti normativi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37172/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37173/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37174/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37177/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37178/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37179/2022 del 03/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →