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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37300/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 9/2/2022 con cui la Corte d'appello, in sede di giudizio rescissorio e a seguito di rinvio dalla Cassazione, ha rideterminato la pena complessiva per riconosciuta continuazione tra più sentenze precedenti. Il ricorrente censura la quantificazione degli aumenti per la continuazione (in particolare per i delitti "satellite" riconducibili alla sentenza n.1) e deduce violazione di legge e vizio di motivazione: si sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia applicato aumenti superiori a quelli fissati dal giudice di cognizione e che non sussisterebbe legittimità a superare il massimo aumento già stabilito, nonché insufficiente motivazione ai sensi degli artt.125 e 133 cod. pen. e disposizioni sul procedimento esecutivo

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione della Corte d'appello che ha: confermato l'aumento relativo alla continuazione interna della sentenza n.2 (reato principale); ridotto gli aumenti originariamente fissati per i reati-satellite della sentenza n.1 (estorsione e 513-bis), motivando la riduzione con riferimento alla gravità delle condotte e ai parametri dell'art.133 c.p.; verificato che le nuove misure sono ben al di sotto del minimo edittale per taluni reati e che non si è realizzato un surrettizio cumulo materiale di pene. La Cassazione ha richiamato principi giurisprudenziali (in particolare Sez. U., n. 47127/2021) che impongono la motivazione distinta per ogni reato satellite e ha precisato il diverso grado di rigore motivazionale in relazione alla vicinanza al minimo edittale. Ha altresì condannato il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione: il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per ogni reato satellite; il giudice dell'esecuzione non è vincolato alla determinazione del giudice della cognizione purché motivi la nuova quantificazione nel rispetto dei limiti di legge (evitare cumulo materiale e rispetto dei limiti dell'art.81)

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come base per l'azione del giudice dell'esecuzione nella rideterminazione della pena in sede di giudizio rescissorio/esecutivo

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Rilevato dal ricorrente con riferimento al controllo di legittimità sulla motivazione: la Cassazione ha richiamato i parametri di adeguatezza della motivazione ma ha ritenuto quelli forniti dalla Corte d'appello sufficienti

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata nel quadro delle impugnazioni contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione; citata a supporto delle censure procedurali ma senza esito favorevole al ricorrente

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato gli aumenti richiamando i parametri di gravità, pericolosità e finalità (es. metodo mafioso e agevolazione del sodalizio), indicando che tali elementi giustificano la misura scelta per gli aumenti

  • art. 99, comma 5 cod. pen.

    Richiamata nel contesto della disciplina sulla recidiva (in relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n.185/2015) quale profilo di censura iniziale poi valutato dalla Corte d'appello e dalla Cassazione

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Riferimento operativo per il confronto con il minimo edittale nei reati-satellite (la Corte osserva che gli aumenti operati sono ben al di sotto del minimo per taluni reati, riducendo l'onere motivazionale)

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina la pena per continuazione, non è vincolato puntualmente alle quantificazioni del giudice di cognizione; può modificare gli aumenti purché rispetti i limiti dell'art.81 c.p. e motivi adeguatamente le ragioni della diversa determinazione
  • Occorre motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite: la motivazione deve essere tanto più dettagliata quanto più l'aumento si avvicina o supera il minimo edittale o rischia di configurare un cumulo materiale di pene
  • Se la pena irrogata per i reati satellite è significativamente inferiore al minimo edittale, l'onere motivazionale è meno stringente; al contrario, se coincide o supera il minimo edittale, il giudice deve giustificare specificamente il criterio adottato
  • Il controllo di legittimità da parte della Cassazione si concentra sulla ragionevolezza e proporzionalità della motivazione: è censurabile la decisione che provochi una sproporzione tra pena base e aumenti non adeguatamente spiegata
  • In caso di recidiva o modifiche dopo pronunce costituzionali, il giudice deve esplicitare il trattamento recidivistico e come questo incide sulla quantificazione complessiva della pena, nel rispetto dei limiti normativi

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