Cassazione Penale, Sentenza n. 34817/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento in Italia delle sentenze penali francesi eseguite tramite due Mandati di Arresto Europeo (MAE). La difesa sosteneva che, essendo il ricorrente radicato in Italia (presunta residenza, ditta individuale aperta nel 2013, rapporti di lavoro), la Corte d'appello avrebbe dovuto attivare la procedura di riconoscimento ex D.lgs. 161/2010 (art. 10 co.2 e art. 12), chiedendo il consenso del Ministro della Giustizia per l'esecuzione delle sentenze in Italia e/o acquisire copia delle sentenze francesi per consentire lo scomputo/scorporo delle pene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (perché manifestamente infondato e in parte proposto con motivi non consentiti), confermando che la Corte d'appello ha correttamente applicato la disciplina del Mandato di Arresto Europeo (L. 69/2005). La Corte d'appello aveva disposto la consegna per i titoli per cui ricorreva la doppia punibilità (furto e lesioni aggravate; lesioni con uso d'arma), rifiutando invece la consegna rispetto alla parte della sentenza che comprendeva il reato di "uso illecito di sostanze stupefacenti" non punibile in Italia ove non fosse possibile separare la pena. La Cassazione ha ritenuto che non sussistessero i presupposti perché la Corte d'appello chiedesse il riconoscimento ai sensi del D.lgs. 161/2010: l'Autorità giudiziaria francese non aveva richiesto l'esecuzione della pena in Italia né aveva manifestato consenso all'esecuzione in Italia, e non risultava che il Ministro della Giustizia italiano avesse dato il proprio consenso. Inoltre, la Corte territoriale aveva valutato correttamente l'assenza di radicamento effettivo del ricorrente in Italia. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (att. mandato d'arresto europeo)
Regola la procedura di consegna passiva in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo; l'art. 22, co.1 limita i motivi di ricorso per cassazione; l'art. 17 disciplina la decisione della Corte d'appello in materia di MAE; l'art. 18-bis prevede ipotesi di rifiuto facoltativo della consegna, valutate dalla Corte d'appello (qui non ricorrenti).
D.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (recepimento Decisione-quadro 2008/909/GAI)
Regola il riconoscimento ed esecuzione in Italia di sentenze penali straniere: l'art. 10 co.2 prevede che la Corte d'appello proceda al riconoscimento quando ricorrono determinate condizioni e il Ministro della Giustizia abbia dato il consenso; l'art. 12 prevede i compiti del Ministro nel trasmettere le sentenze tradotte al Presidente della Corte d'appello. La Corte ha interpretato che tale procedura non può essere attivata autonomamente dalla Corte d'appello in presenza di un MAE esecutivo, né su istanza del condannato, e che è necessario anche il consenso dello Stato di emissione.
Decisione-Quadro 2008/909/GAI
Fissa il quadro giuridico per il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle pene tra Stati membri; il sistema richiede il consenso dello Stato di condanna per l'esecuzione in altro Stato membro e non permette allo Stato di esecuzione di modificare unilateralmente l'esecuzione della sentenza straniera.
Decisione-Quadro 2002/584/GAI (mandato di arresto europeo)
Stabilisce la disciplina del MAE: lo Stato di esecuzione può rifiutare la consegna in alcuni casi e la decisione-quadro consente allo Stato di esecuzione la facoltà di trattenere l'esecuzione della pena sul proprio territorio solo nelle ipotesi previste. La Corte ha richiamato i rapporti di compatibilità tra questa decisione-quadro e la 2008/909/GAI.
Codice di procedura penale, art. 606
Limita i motivi proponibili in ricorso per cassazione (lett. a, b, c sono consentite); le censure di motivazione ai sensi della lett. e) non sono ammissibili nel ricorso previsto dall'art. 22 L. 69/2005.
Citazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 26236 del 15/06/2023, Zoltan)
Richiamata come precedente per il principio secondo cui la procedura di riconoscimento della sentenza straniera ex D.lgs. 161/2010 non può essere attivata su richiesta dell'interessato in violazione della sovranità dello Stato di condanna.
D.lgs. 161/2010, art. 3 co.3
Prevede modalità di trasmissione/acquisizione delle sentenze da parte dello Stato richiedente; la Corte ha osservato che l'AG francese non aveva chiesto direttamente in Italia il riconoscimento ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Se è stato emesso un Mandato di Arresto Europeo esecutivo, la procedura applicabile è principalmente quella della L. 69/2005; il riconoscimento ex D.lgs. 161/2010 non si attiva automaticamente ma richiede l'iniziativa e il consenso (anche) dello Stato di emissione e, in alcuni casi, il consenso del Ministro della Giustizia italiano.
- Il ricorso per cassazione avverso decisioni di Corte d'appello in materia di MAE è limitato nei motivi: molte censure di motivazione non sono ammissibili per effetto dell'art. 22 L. 69/2005 e delle preclusioni dell'art. 606 c.p.p.
- La nozione di "radicamento" in Italia per negare la consegna a cittadino non UE è valutata restrittivamente: occorrono elementi concreti e non generici (rapporti familiari stabili, lavoro continuativo, residenza effettiva), non semplici attestazioni o periodi lavorativi episodici.
- La doppia punibilità è requisito essenziale: se parte della condanna straniera riguarda condotte non punibili in Italia, il giudice italiano può rifiutare l'esecuzione di quella parte; se non è possibile scindere la pena, ciò può comportare il rifiuto della consegna per quel titolo.
- La semplice richiesta del condannato di scontare la pena in Italia non obbliga la Corte ad attivare il riconoscimento: serve il percorso previsto dalla normativa internazionale ed il consenso dello Stato di condanna.
- In presenza di processi celebrati in absentia, il MAE può comunque essere esecutivo se sono riconosciuti i diritti dell'interessato (es. diritto a un nuovo giudizio), circostanza che non impedisce automaticamente la consegna.
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