Regolamento (UE) 2024/1501
Regolamento (UE) 2024/1501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova per un anno misure eccezionali di apertura del mercato dell'Unione ai prodotti moldavi, in risposta alle difficoltà economiche causate dalla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Le misure consistono nella sospensione dei contingenti tariffari e del regime dei prezzi d'entrata per specifiche merci, con eliminazione dei dazi all'importazione per i prodotti interessati. L'accesso preferenziale è condizionato al rispetto delle regole di origine, all'assenza di restrizioni discriminatorie da parte della Moldova verso i prodotti UE e al rispetto dei valori essenziali dell'accordo di associazione; sono inoltre previste clausole di sospensione e salvaguardia con controllo della Commissione.
Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi a favore dei prodotti originari della Repubblica di Moldova, con sospensione di dazi, contingenti tariffari e del regime dei prezzi d'entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti originari della Repubblica di Moldova, in particolare ai prodotti soggetti ai contingenti tariffari dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione e ai prodotti per i quali è previsto il regime dei prezzi d'entrata ai sensi dell'allegato XV-B. La disciplina opera dal 25 luglio 2024 al 24 luglio 2025. Restano escluse, in termini sostanziali, le importazioni che non rispettino le norme di origine e le relative procedure dell'accordo di associazione, nonché i casi in cui la Repubblica di Moldova non rispetti le condizioni politiche e commerciali previste dal regolamento; sono previste inoltre misure di sospensione e salvaguardia in caso di violazioni o di effetti negativi sul mercato dell'Unione o di uno o più Stati membri.
Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi a favore della Repubblica di Moldova
Il regolamento istituisce, per un periodo limitato, misure eccezionali di apertura del mercato dell'Unione per i prodotti originari della Repubblica di Moldova. La finalità dichiarata è sostenere l'economia moldava e attenuare gli effetti negativi della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che ha colpito in modo significativo i flussi commerciali del Paese.
Contesto e base giuridica
Il regolamento si inserisce nel quadro dell'accordo di associazione tra l'Unione, la Comunità europea dell'energia atomica, i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova, in particolare della progressiva istituzione di una zona di libero scambio prevista dagli articoli 143 e 147 dell'accordo. Il considerando evidenzia che le misure temporanee sono coerenti con l'obiettivo di accelerare l'integrazione economica e con la politica commerciale comune dell'Unione, che deve essere condotta nel rispetto degli obiettivi dell'azione esterna.
Ambito materiale delle liberalizzazioni
L'articolo 1 prevede due misure centrali:
- la sospensione di tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione, con importazione nell'Unione dei prodotti interessati senza dazi doganali;
- la sospensione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti disciplinati dall'allegato XV-B, con conseguente non applicazione dei dazi doganali all'importazione.
Le misure si applicano quindi a specifiche categorie di prodotti agricoli e ortofrutticoli interessati dall'accordo di associazione, secondo gli allegati richiamati nel testo.
Condizioni per il mantenimento delle preferenze
L'accesso ai benefici è subordinato a tre ordini di condizioni, elencati all'articolo 2:
- rispetto delle norme di origine e delle procedure correlate previste dall'accordo di associazione;
- astensione dall'introdurre nei confronti delle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi, oneri equivalenti, restrizioni quantitative o misure equivalenti, nonché dall'aumentare i livelli dei prelievi esistenti o introdurre altre restrizioni, incluse misure amministrative interne discriminatorie, salvo casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra in Ucraina;
- rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, oltre che dei principi di Stato di diritto, buona governance, lotta alla corruzione, alla criminalità e al terrorismo, sviluppo sostenibile e multilateralismo effettivo, in coerenza con gli articoli 2, 9 e 16 dell'accordo di associazione.
Sospensione temporanea delle misure
L'articolo 3 attribuisce alla Commissione il potere di sospendere, in tutto o in parte, le misure di liberalizzazione se dispone di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni dell'articolo 2. La sospensione avviene mediante atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame.
È inoltre previsto un meccanismo attivabile dagli Stati membri: se uno Stato membro chiede la sospensione per violazione della sola condizione di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione deve pronunciarsi con parere motivato entro quattro mesi. Se la violazione è confermata, la Commissione avvia la procedura di sospensione.
Misure di salvaguardia e tutela del mercato dell'Unione
L'articolo 4 introduce una clausola di salvaguardia in caso di impatto negativo sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, per prodotti simili o direttamente concorrenti. La Commissione può imporre qualsiasi misura necessaria mediante atto di esecuzione, con durata limitata al tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative.
Il regolamento disciplina in modo dettagliato il monitoraggio e l'istruttoria:
- la Commissione monitora periodicamente l'impatto del regolamento, considerando esportazioni, importazioni, prezzi e produzione nell'Unione;
- informa gli Stati membri ogni due mesi a decorrere dal 25 luglio 2024;
- la valutazione può essere avviata su richiesta motivata di uno Stato membro, supportata da elementi di prova prima facie, oppure d'iniziativa della Commissione;
- la valutazione deve concludersi entro quattro mesi dall'avvio;
- in circostanze critiche, quando il ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, la Commissione può adottare misure provvisorie entro 21 giorni dalla richiesta, per una durata massima di 120 giorni;
- prima della misura definitiva, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e concede alle parti interessate un termine massimo di 10 giorni per presentare osservazioni.
Se la misura di salvaguardia reintroduce un contingente tariffario precedentemente sospeso, il quantitativo importato nell'anno civile in corso viene conteggiato nella gestione del contingente.
Procedura di adozione e controllo
L'articolo 5 rinvia alle regole del regolamento (UE) n. 182/2011 sul controllo degli Stati membri sulle competenze di esecuzione della Commissione. Per le sospensioni ex articolo 3 opera il comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013; per le salvaguardie ex articolo 4 opera il comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (UE) 2015/478. Le misure provvisorie di salvaguardia seguono la procedura consultiva.
Valutazione periodica e trasparenza
L'articolo 6 richiede che la relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito includa una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure introdotte dal regolamento. Ove appropriato, la relazione deve considerare anche l'impatto sociale delle misure in Moldova e nell'Unione. Inoltre, i dati sulle importazioni dei prodotti soggetti alla sospensione dei contingenti tariffari devono essere pubblicati sul sito web della Commissione e aggiornati mensilmente.
Durata, entrata in vigore e continuità normativa
Il regolamento entra in vigore il 25 luglio 2024 e si applica fino al 24 luglio 2025. La sua adozione è collegata alla scadenza del precedente regolamento (UE) 2023/1524, fissata al 24 luglio 2024, così da garantire continuità al regime di liberalizzazione temporanea senza interruzioni.
Disposizioni principali
Misure di liberalizzazione degli scambi
L'articolo 1 sospende tutti i contingenti tariffari dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione e consente l'importazione nell'Unione, dalla Repubblica di Moldova, dei prodotti interessati senza dazi doganali. Inoltre sospende l'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti dell'allegato XV-B e dispone che per tali prodotti non si applichino dazi doganali all'importazione.
Condizioni di accesso alle preferenze
L'articolo 2 subordina le misure al rispetto, da parte della Repubblica di Moldova, delle norme di origine e delle relative procedure previste dall'accordo di associazione, all'astensione dall'introdurre nuovi dazi, oneri o restrizioni sulle importazioni originarie dell'Unione, salvo casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra in Ucraina, e al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, dello Stato di diritto, della buona governance, della lotta alla corruzione, alla criminalità e al terrorismo, nonché dei principi di sviluppo sostenibile e multilateralismo effettivo.
Sospensione temporanea delle misure
L'articolo 3 consente alla Commissione, in presenza di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, di sospendere in tutto o in parte le misure tramite atto di esecuzione, secondo la procedura d'esame. Se uno Stato membro formula una richiesta fondata sul mancato rispetto della lettera b) dell'articolo 2, la Commissione deve rendere un parere motivato entro quattro mesi e, se conferma l'inosservanza, avviare la procedura di sospensione.
Misure di salvaguardia e monitoraggio del mercato
L'articolo 4 attribuisce alla Commissione il potere di imporre misure necessarie se le importazioni di prodotti moldavi incidono negativamente sul mercato dell'Unione o di uno o più Stati membri per prodotti simili o direttamente concorrenti. La Commissione deve monitorare periodicamente l'impatto del regolamento e informare gli Stati membri ogni due mesi dal 25 luglio 2024. La valutazione può essere avviata su richiesta motivata di uno Stato membro o d'ufficio e deve concludersi entro quattro mesi; in circostanze critiche può essere adottata una misura provvisoria entro 21 giorni, per non oltre 120 giorni. Se viene reintrodotto un contingente tariffario sospeso, il quantitativo importato nell'anno civile in corso è computato nella gestione del contingente.
Procedura di comitato
L'articolo 5 prevede l'assistenza del comitato del codice doganale per le decisioni relative alla sospensione ex articolo 3 e del comitato per le misure di salvaguardia per le misure ex articolo 4. Si applicano le procedure del regolamento (UE) n. 182/2011; per le misure di salvaguardia provvisorie si usa la procedura consultiva.
Valutazione e trasparenza
L'articolo 6 impone che la relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito contenga una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione e, se opportuno, del loro impatto sociale in Moldova e nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti dell'articolo 1, lettera a), devono essere pubblicate sul sito web della Commissione e aggiornate mensilmente.
Durata ed entrata in vigore
L'articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 25 luglio 2024 e si applica fino al 24 luglio 2025. È indicato inoltre che il regolamento (UE) 2023/1524 scade il 24 luglio 2024, e il nuovo atto ne assicura la continuità temporale.
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