Sentenza del 16/02/2016 n. 1433 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Indebita deduzione costo - Inerenza - Coerenza sistematica dell'ordinamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo non emerge il dispositivo concreto della sentenza, né sono indicati l'importo contestato o l'esito formale del ricorso. Si ricava tuttavia che la deduzione integrale ai fini IRAP del componente negativo è stata ritenuta indebita, in quanto incompatibile con i limiti di deducibilità previsti dal TUIR per ragioni di coerenza sistematica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deduzione, ai fini IRAP, di componenti negativi di reddito. Il principio affermato è che, sebbene l'IRAP abbia una disciplina autonoma e non sia direttamente regolata dalle norme del TUIR in materia di determinazione del reddito, l'integrale deduzione di un costo può essere negata quando il TUIR prevede presunzioni legali di inerenza solo parziale e stabilisce limiti alla sua deducibilità. Tali limiti possono essere applicati anche in ambito IRAP per esigenze di coerenza sistematica dell'ordinamento.
Norme richiamate
IRAP
La disciplina IRAP è autonoma rispetto al TUIR, ma ciò non impedisce di considerare, in casi specifici, i limiti derivanti dalle presunzioni legali di inerenza previste dal sistema tributario.
TUIR
Le disposizioni del TUIR che presumono l'inerenza solo parziale di determinati costi e ne limitano la deducibilità possono orientare anche la determinazione della base imponibile IRAP, quando ciò sia necessario per preservare la coerenza complessiva dell'ordinamento.
Massime di principio
- L'autonomia dell'IRAP rispetto al TUIR non comporta automaticamente che ogni costo integralmente deducibile o trattato in modo favorevole ai fini IRPEF o IRES debba essere dedotto integralmente anche ai fini IRAP.
- Quando il TUIR stabilisce una presunzione legale di inerenza soltanto parziale, il relativo limite di deducibilità può rilevare anche ai fini IRAP, se l'integrale deduzione determinerebbe un risultato sistematicamente incoerente.
- La deducibilità di un costo ai fini IRAP deve essere valutata non solo sulla base dell'assenza di un espresso divieto nella disciplina IRAP, ma anche considerando la funzione del costo e i limiti antielusivi o presuntivi previsti dall'ordinamento tributario.
- In situazioni analoghe occorre verificare: la specifica disciplina IRAP applicabile, l'eventuale norma del TUIR che limita la deducibilità, la natura della presunzione prevista e la compatibilità dell'integrale deduzione con i principi generali di coerenza sistematica.
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