Cassazione Penale, Sentenza n. 43680/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cirpaci impugnava la sentenza del 06/03/2023 del Tribunale di Ravenna con appello; la Corte d'appello di Bologna dichiarò l'appello inammissibile perché, pur risultando nell'atto di appello l'elezione di domicilio presso l'avv. Carlo Benini, tale dichiarazione o elezione di domicilio non era stata depositata unitamente all'atto d'impugnazione, in violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha contestato che l'elezione di domicilio era stata effettuata "proprio in udienza" davanti al Tribunale e che non sarebbe stato necessario un nuovo deposito o una nuova dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, nonostante l'abrogazione successiva del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p., tale disciplina si applica ancora alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 e quindi all'appello di Cirpaci. Ha richiamato la decisione delle Sezioni unite (camera di consiglio del 24/10/2024, informazione provvisoria n. 15/2024) che interpreta il comma 1-ter nel senso che l'onere è assolto solo se l'atto di impugnazione contiene il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e indica la sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da permettere l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso di specie la precedente elezione di domicilio non era né allegata né richiamata con la specificità richiesta; la mera enunciazione dell'indirizzo nell'atto di appello è insufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
Le Sezioni unite hanno stabilito che l'onere è assolto se l'atto di impugnazione contiene un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e indica la sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata identificazione del luogo di notificazione; mera indicazione dell'indirizzo nell'atto è insufficiente
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o) (abrogazione)
abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.
L'abrogazione opera ma le Sezioni unite hanno precisato che la disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024; quindi va verificata la data dell'impugnazione per stabilire l'applicabilità
art. 611 codice di procedura penale
Il ricorso è trattato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti
La mancata partecipazione o un'astensione proclamata dal difensore non costituisce legittimo impedimento per la trattazione del ricorso in Cassazione perché la camera di consiglio si svolge senza comparizione delle parti
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
Condanna alle spese del procedimento
Dispositivo applicato per assorbire le spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Decisione Sezioni unite Corte di cassazione (camera di consiglio 24/10/2024, informazione provvisoria n. 15/2024)
La previsione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione
Ha chiarito i requisiti formali che l'atto di impugnazione deve contenere per ritenersi valida la delega della domiciliatio (richiamo specifico e indicazione della collocazione negli atti)
Massime di principio
- Quando la legge richiede il deposito, "a pena d'inammissibilità", di una dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione, non è sufficiente la mera indicazione dell'indirizzo: l'atto deve o allegare la dichiarazione/elezione o richiamarla espressamente e specificamente indicando la sua collocazione nel fascicolo processuale
- Se l'elezione di domicilio è stata resa in precedenza (anche in udienza), può comunque essere utilizzata per l'impugnazione solo se l'atto di appello contiene il riferimento puntuale alla dichiarazione preesistente e alla sua esatta ubicazione negli atti; in mancanza, l'impugnazione rischia l'inammissibilità
- Occorre verificare la data di proposizione dell'impugnazione rispetto a eventuali abrogazioni normative: regole abrogate possono continuare a trovare applicazione per le impugnazioni depositate entro termini transitori indicati dalla giurisprudenza
- In Cassazione, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., il ricorso può essere trattato in camera di consiglio senza la presenza del difensore; astensioni collettive o assenze non costituiscono automaticamente legittimo impedimento
- Per evitare la pronuncia di inammissibilità e la condanna alle spese, il difensore dovrebbe, in caso di elezione di domicilio non allegata all'atto: a) allegare la dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di impugnazione, oppure b) richiamare espressamente l'atto precedente e indicare la sua collocazione nel fascicolo processuale
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