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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43680/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cirpaci impugnava la sentenza del 06/03/2023 del Tribunale di Ravenna con appello; la Corte d'appello di Bologna dichiarò l'appello inammissibile perché, pur risultando nell'atto di appello l'elezione di domicilio presso l'avv. Carlo Benini, tale dichiarazione o elezione di domicilio non era stata depositata unitamente all'atto d'impugnazione, in violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha contestato che l'elezione di domicilio era stata effettuata "proprio in udienza" davanti al Tribunale e che non sarebbe stato necessario un nuovo deposito o una nuova dichiarazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, nonostante l'abrogazione successiva del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p., tale disciplina si applica ancora alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 e quindi all'appello di Cirpaci. Ha richiamato la decisione delle Sezioni unite (camera di consiglio del 24/10/2024, informazione provvisoria n. 15/2024) che interpreta il comma 1-ter nel senso che l'onere è assolto solo se l'atto di impugnazione contiene il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e indica la sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da permettere l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso di specie la precedente elezione di domicilio non era né allegata né richiamata con la specificità richiesta; la mera enunciazione dell'indirizzo nell'atto di appello è insufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale

    Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    Le Sezioni unite hanno stabilito che l'onere è assolto se l'atto di impugnazione contiene un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e indica la sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata identificazione del luogo di notificazione; mera indicazione dell'indirizzo nell'atto è insufficiente

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o) (abrogazione)

    abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.

    L'abrogazione opera ma le Sezioni unite hanno precisato che la disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024; quindi va verificata la data dell'impugnazione per stabilire l'applicabilità

  • art. 611 codice di procedura penale

    Il ricorso è trattato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti

    La mancata partecipazione o un'astensione proclamata dal difensore non costituisce legittimo impedimento per la trattazione del ricorso in Cassazione perché la camera di consiglio si svolge senza comparizione delle parti

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    Condanna alle spese del procedimento

    Dispositivo applicato per assorbire le spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Decisione Sezioni unite Corte di cassazione (camera di consiglio 24/10/2024, informazione provvisoria n. 15/2024)

    La previsione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione

    Ha chiarito i requisiti formali che l'atto di impugnazione deve contenere per ritenersi valida la delega della domiciliatio (richiamo specifico e indicazione della collocazione negli atti)

Massime di principio

  • Quando la legge richiede il deposito, "a pena d'inammissibilità", di una dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione, non è sufficiente la mera indicazione dell'indirizzo: l'atto deve o allegare la dichiarazione/elezione o richiamarla espressamente e specificamente indicando la sua collocazione nel fascicolo processuale
  • Se l'elezione di domicilio è stata resa in precedenza (anche in udienza), può comunque essere utilizzata per l'impugnazione solo se l'atto di appello contiene il riferimento puntuale alla dichiarazione preesistente e alla sua esatta ubicazione negli atti; in mancanza, l'impugnazione rischia l'inammissibilità
  • Occorre verificare la data di proposizione dell'impugnazione rispetto a eventuali abrogazioni normative: regole abrogate possono continuare a trovare applicazione per le impugnazioni depositate entro termini transitori indicati dalla giurisprudenza
  • In Cassazione, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., il ricorso può essere trattato in camera di consiglio senza la presenza del difensore; astensioni collettive o assenze non costituiscono automaticamente legittimo impedimento
  • Per evitare la pronuncia di inammissibilità e la condanna alle spese, il difensore dovrebbe, in caso di elezione di domicilio non allegata all'atto: a) allegare la dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di impugnazione, oppure b) richiamare espressamente l'atto precedente e indicare la sua collocazione nel fascicolo processuale

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