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Sentenza

Sentenza n. 709/2026 - Bari, Sezione U

Giustizia amministrativa202200615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere comunale negativo sulla domanda di condono edilizio, fondato sul parere paesaggistico negativo della Soprintendenza, relativo a un fabbricato residenziale realizzato prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico costiero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il parere comunale negativo del 9 marzo 2022, il presupposto parere negativo della Soprintendenza del 10 giugno 2021 e gli atti connessi, relativi a una domanda di condono presentata nel 1986 per un fabbricato residenziale ultimato nel 1978, quindi prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico sulla fascia costiera. Con il primo motivo hanno dedotto la tardività del parere della Soprintendenza rispetto ai termini dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che il parere fosse divenuto inefficace o comunque non vincolante e che il Comune non potesse recepirlo acriticamente, nonché violazione delle regole sul silenzio tra amministrazioni, del giusto procedimento, dell’obbligo di motivazione e difetto di istruttoria. Con il secondo motivo hanno sostenuto che, trattandosi di opera realizzata prima del vincolo, la valutazione avrebbe dovuto riguardare la compatibilità concreta dell’immobile con il contesto attuale e non limitarsi al richiamo del regime vincolistico sopravvenuto. Con il terzo motivo hanno contestato nel merito la valutazione tecnico-discrezionale della Soprintendenza, deducendo genericità, travisamento, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, erronea applicazione delle norme sul condono, delle NTA del PRG e del PPTR, nonché disparità di trattamento rispetto a immobili vicini che sarebbero stati condonati. In particolare, hanno contestato il rilievo attribuito alle dimensioni e ai materiali del manufatto, la qualificazione dell’area come rurale e il riferimento alle Linee guida del Patto città-campagna e all’art. 45 delle NTA del PPTR. Con il quarto motivo hanno dedotto l’illegittimità derivata del parere comunale per i vizi del parere soprintendentizio.

La decisione

Il TAR ha respinto congiuntamente tutti i motivi. Quanto alla tardività del parere della Soprintendenza, ha richiamato il precedente orientamento secondo cui, in assenza di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla disciplina paesaggistica del PPTR, il parere della Soprintendenza è obbligatorio e vincolante. Anche ammettendo la tardività, la particolare competenza dell’autorità statale nella tutela paesaggistica escludeva la necessità di un’autonoma e ulteriore motivazione o istruttoria comunale per aderire al parere, essendo l’adesione del Comune la conseguenza fisiologica delle competenze tecniche della Soprintendenza. Il giudice ha inoltre precisato che, in caso di vincolo sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’opera, trova applicazione l’art. 32 l. n. 47/1985, con possibilità astratta di sanatoria subordinata al parere dell’autorità paesaggistica; tuttavia, tale parere non può fondarsi sul mero dato dell’esistenza del vincolo, ma deve valutare la compatibilità paesaggistica dell’opera. Nel caso concreto la Soprintendenza aveva escluso la compatibilità sulla base di plurimi elementi riferiti alle dimensioni, ai materiali, alle caratteristiche tipologiche, alla trasformazione del contesto, alla persistente ruralità dell’area e alle alterazioni del suolo. Tali valutazioni non sono state ritenute frutto di travisamento dei fatti né manifestamente illogiche e, rientrando nell’ampia discrezionalità tecnica dell’autorità paesaggistica, non erano sindacabili dal giudice amministrativo. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché la parte avrebbe dovuto dimostrare rigorosamente l’assoluta identità delle situazioni e l’irragionevole diversità del trattamento; inoltre, l’eventuale illegittimità di altri titoli non può rendere illegittimo l’atto impugnato. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità e la risalenza della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 47/1985

    Per le opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico, la sanatoria è astrattamente possibile, ma subordinata al parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

  • art. 33 l. n. 47/1985

    È richiamato per distinguere l’ipotesi del vincolo preesistente all’esecuzione dell’opera, ostativo alla sanabilità, da quella del vincolo sopravvenuto disciplinata dall’art. 32.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica e il parere della Soprintendenza; nel caso concreto il parere è stato ritenuto obbligatorio e vincolante, anche a fronte della dedotta tardività, in ragione del mancato adeguamento dello strumento urbanistico comunale alla disciplina paesaggistica.

  • artt. 143, comma 3, e 145, comma 5, d.lgs. n. 42/2004

    Sono richiamati per affermare la vincolatività del parere paesaggistico in assenza di adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina di tutela paesaggistica.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto comunicato dalla Soprintendenza; la sentenza non gli attribuisce efficacia sanante della dedotta tardività del parere.

  • art. 17-bis l. n. 241/1990

    È invocato dai ricorrenti in relazione al silenzio tra amministrazioni, ma il TAR non accoglie la tesi dell’inefficacia del parere tardivo.

  • art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990

    È invocato dai ricorrenti per sostenere l’inefficacia dei pareri adottati oltre termini perentori; la censura è respinta.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione; il giudice ritiene sufficiente e non manifestamente illogica la motivazione tecnico-paesaggistica posta a fondamento del diniego.

  • art. 32 NTA del PRG del Comune di Bari

    È invocato dai ricorrenti per sostenere l’edificabilità dell’area, ma non conduce all’annullamento del parere paesaggistico negativo.

  • art. 45 NTA del PPTR

    È richiamato nel parere soprintendentizio quale disciplina dei territori costieri; il TAR non considera illegittimo il riferimento a tale disciplina, purché il diniego sia fondato su una concreta valutazione di incompatibilità paesaggistica e non sul mero richiamo al vincolo.

Massime di principio

  • Quando un vincolo paesaggistico è sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’opera, trova applicazione l’art. 32 l. n. 47/1985: l’opera non è automaticamente insanabile, ma la sanatoria resta subordinata alla valutazione di compatibilità dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Il diniego non può fondarsi sul solo dato astratto della sopravvenienza del vincolo.
  • In assenza di adeguamento dello strumento urbanistico comunale alla disciplina paesaggistica, il parere della Soprintendenza previsto dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 conserva carattere obbligatorio e vincolante; il Comune può aderirvi senza una distinta e ulteriore valutazione tecnico-discrezionale, in ragione della competenza specialistica dell’autorità statale.
  • Il parere paesaggistico negativo relativo a una domanda di sanatoria può essere motivato mediante la valutazione delle caratteristiche dimensionali, costruttive, tipologiche e materiali dell’opera e del suo impatto sul contesto tutelato. Se tali elementi sono esposti in modo concreto e non risultano manifestamente illogici o travisati, essi rientrano nella discrezionalità tecnica dell’autorità paesaggistica e non sono sostituibili dal giudice amministrativo.
  • La deduzione di disparità di trattamento rispetto ad altri interventi richiede la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni di fatto e dell’irragionevole diversità del trattamento. In ogni caso, l’eventuale illegittimità di un precedente provvedimento non attribuisce il diritto alla reiterazione dell’illegittimità.
  • In presenza di un vincolo paesaggistico, l’onere motivazionale è attenuato quando l’amministrazione respinge la domanda di sanatoria, mentre una motivazione più puntuale è necessaria per giustificare il rilascio del titolo in deroga o in presenza di interessi concorrenti prevalenti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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