Cassazione Penale, Sentenza n. 43275/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Trieste (22/12/2021), della condanna inflitta dal Tribunale di Pordenone (24/02/2020) per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver provocato un incidente e dall'orario notturno (fatto del 10/01/2017). Il ricorrente articola sette motivi: 1) nullità della citazione a giudizio in appello per notifica eseguita a nominativo e indirizzo errati e rinnovo della citazione senza rispetto del termine dilatorio di 20 giorni; 2) contestazione della validità della revisione periodica dell'etilometro; 3) doglianza sul carico probatorio, ossia che la prova del malfunzionamento dell'apparecchio sarebbe onere del PM e non della difesa; 4) contestazione dell'attendibilità e legittimità dell'etilometro; 5) contestazione circa l'irrilevanza attribuita dalla Corte all'annotazione sull'assenza di lesioni neurologiche nel referto medico; 6) censura per il diniego della riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 7) censura per il diniego della sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la prima notifica della citazione in appello, eseguita a nominativo e indirizzo diversi, costituisce nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p. e la rinnovazione eseguita senza il rispetto del termine dilatorio di 20 giorni integra a sua volta una nullità non sanata; la difesa aveva eccepito tempestivamente la nullità nelle conclusioni scritte del 9/12/2021. Tenuto conto della data del reato e dell'irrilevanza dei periodi di sospensione della prescrizione, il reato è nel frattempo estinto per prescrizione. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per estinzione del reato; è disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Pordenone, per competenze ai sensi dell'art. 224, comma 3, Cod. Strada, a cura del Tribunale di Pordenone.
Norme richiamate
art. 179 cod. proc. pen.
La nullità della notifica eseguita in forme diverse da quelle prescritte è nullità assoluta e insanabile quando l'atto non è idoneo a determinare la conoscenza effettiva da parte dell'imputato; la rinnovazione della notifica deve rispettare i termini dilatori (20 giorni) altrimenti integra ulteriore nullità
art. 224, comma 3, Codice della Strada
Indica gli obblighi di comunicazione degli atti alle autorità amministrative competenti (Prefetto) per gli effetti amministrativi connessi alle condanne o provvedimenti relativi a violazioni del Codice della Strada; la Corte ordina la trasmissione degli atti al Prefetto nonostante l'annullamento per prescrizione
Massime di principio
- La notifica processuale a nominativo o indirizzo errato configura nullità assoluta se impedisce la conoscenza effettiva dell'atto; la sua rinnovazione deve rispettare i termini dilatori previsti (es. 20 giorni) altrimenti anche la rinnovazione è nulla
- Le eccezioni di nullità devono essere sollevate tempestivamente dalla difesa per evitare la sanatoria; una eccezione tempestiva può portare all'annullamento della sentenza anche dopo l'appello
- Se una nullità procedurale non sanata determina un prolungamento dei tempi e la decorrenza dei termini di prescrizione, il reato può estinguersi e l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio
- Gli aspetti probatori sulla validità o sul funzionamento di strumenti (es. etilometro) possono essere rilevanti ma vengono superati quando vi sono nullità procedurali gravi che incidono sul procedimento
- Anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, possono permanere effetti amministrativi e deve valutarsi la trasmissione degli atti agli organi competenti (es. Prefetto ai sensi dell'art. 224 C.d.S.)
- In situazioni simili, è fondamentale verificare fin dall'inizio la correttezza delle notifiche (nome e indirizzo) e, se errate, sollevare immediatamente eccezione per tutelare i termini di prescrizione
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