Sentenza del 12/12/2016 n. 6579 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Canoni di locazione non percepiti - Reddito imponibile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata confermata. I canoni non percepiti per morosità restano tassabili finché il contratto di locazione non viene risolto oppure finché non interviene un provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto. Solo da tale momento viene meno, secondo il principio espresso, l’obbligo di assoggettare a imposizione i canoni maturati successivamente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di escludere dall’imponibile IRPEF i canoni di locazione non effettivamente percepiti a causa della morosità del conduttore. La controversia riguardava immobili locati per finalità diverse da quella abitativa: per tali immobili il reddito è determinato secondo il criterio della competenza giuridica derivante dal contratto, e non in base all’effettiva riscossione dei canoni. Pertanto, la mancata percezione non elimina il reddito imponibile finché il contratto resta in essere.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF del reddito fondiario derivante da immobili locati
Per gli immobili locati a uso non abitativo, il reddito imponibile è collegato all’esistenza del contratto di locazione e ai canoni contrattualmente previsti, anche se non sono stati materialmente riscossi.
Norme sulla risoluzione del contratto di locazione e sulla convalida dello sfratto
La morosità del conduttore, da sola, non interrompe la tassazione dei canoni. È necessario che il contratto venga risolto o che intervenga un provvedimento di convalida dello sfratto.
Massime di principio
- Per gli immobili locati a uso diverso da quello abitativo, i canoni sono normalmente tassabili anche se non incassati, finché il contratto rimane giuridicamente efficace.
- La semplice morosità del conduttore o l’avvio di iniziative per recuperare il credito non sono, di regola, sufficienti a escludere i canoni dall’imponibile.
- La cessazione dell’obbligo fiscale sui canoni futuri richiede un evento giuridicamente rilevante, come la risoluzione del contratto o la convalida giudiziale dello sfratto.
- È importante distinguere gli immobili a uso non abitativo da quelli abitativi, per i quali possono operare regole fiscali specifiche sui canoni non percepiti.
- La data di risoluzione contrattuale o del provvedimento di convalida dello sfratto è determinante per stabilire fino a quando i canoni devono essere dichiarati.
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