Cassazione Penale, Ordinanza n. 31200/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva dichiarato penalmente responsabile per truffa. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione di merito sulla responsabilità ex art. 640 c.p., deducendo in sostanza che la decisione si fondasse su una valutazione incompleta e errata del materiale probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano aspecifiche e miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo non consentito in cassazione, perché privo di specificità e diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva già reso una motivazione logica e corretta sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È la norma incriminatrice posta a base della declaratoria di responsabilità oggetto di censura; la Corte non ne rivede l'applicazione, limitandosi a rilevare che il giudice di merito aveva correttamente argomentato sulla sussistenza del reato.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
È richiamato per affermare che il controllo di legittimità non consente la verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, ma solo la verifica della tenuta logica dell'apparato argomentativo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una critica argomentata, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura.
- Non è deducibile in cassazione una richiesta sostanziale di rivalutazione del materiale probatorio, poiché il sindacato di legittimità è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato motivazionale logico e non alla ricostruzione del fatto.
- La motivazione della sentenza di merito resiste al controllo di legittimità se esplicita in modo non illogico le ragioni della decisione e applica corretti argomenti giuridici alla fattispecie.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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