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Sentenza

Sentenza n. 7574/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - del decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale e Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14/12/2022, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota della Regione prot. n. 0239210 del 14/11/2022, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Avvio del procedimento”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: -- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; -- l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); -- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; -- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (decreto del Commissario Straordinario n. 634/2019 dell'ASUITS; decreto del Commissario Straordinario n. 696/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; decreto n. 692/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; nota prot. n. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; Decreto del Commissario Straordinario n. 441 del 19.8.2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Fiuliana – Isontina”; decreto n. 187/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3; decreto n. 145/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5; deliberazione D.G. n. 376 del 13.8.2019 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); decreto n. 149/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; decreto n. 130/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; decreto n. 101/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; nota dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) prot. n. SPSGEN- 2019-16508-A del 21.8.2019; nota dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) prot. n. SPSGEN-2019-17827-A del. 13.9.2019), nonché ove occorrer possa, le note prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 02/12/2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, con i relativi prospetti e la nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022 richiamate nella Delibera di Ripiano, la nota della Regione prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17/9/2019, la nota della Regione prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18/11/2019 e la nota recante “Avviso PagoPa” trasmessa alla Ricorrente il 19/12/2022.

Giustizia amministrativa202303115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti regionali e ministeriali di attuazione del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il decreto regionale di individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano e degli importi dovuti, nonché gli atti ministeriali presupposti, le linee guida ministeriali, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli ulteriori atti istruttori e ricognitivi relativi alla determinazione dei fatturati e del ripiano. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito alla procedura di definizione prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, pagando il 48% dell'importo originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, poiché tale effetto richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'adozione, da parte della competente Regione o Provincia autonoma, di un provvedimento attestante l'avvenuto pagamento, con successiva comunicazione alla segreteria del TAR. Nel fascicolo mancava il provvedimento regionale di accertamento e la relativa comunicazione. Tuttavia, dalla dichiarazione della ricorrente di adesione alla procedura di decurtazione e di pagamento conseguente il giudice ha desunto, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del sistema di tetti di spesa regionali per l'acquisto di dispositivi medici e del relativo meccanismo di ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Prevede la procedura di adesione alla definizione con pagamento della quota ridotta del ripiano, alla quale la ricorrente ha dichiarato di avere aderito.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite

    La cessazione della materia del contendere richiede congiuntamente il pagamento della quota ridotta e l'accertamento regionale o provinciale dell'avvenuto pagamento, seguito dalla comunicazione alla segreteria del TAR Lazio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa

    La dichiarazione della parte e il comportamento processuale univoco possono comprovare la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non ricorrono i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    È stata applicata quale base processuale per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista per i giudizi relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici richiede il concorso di due adempimenti: il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'adozione e comunicazione alla segreteria del TAR del provvedimento regionale o provinciale che attesti tale pagamento.
  • Quando manca l'attestazione formale dell'amministrazione richiesta dalla disciplina speciale, la dichiarazione della parte di avere aderito alla procedura di definizione e di avere adempiuto alle obbligazioni pecuniarie può comunque consentire al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determinata dall'adesione dell'impresa a una procedura normativa di definizione del ripiano comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché la cessazione della materia del contendere quando non risultano integrati tutti gli adempimenti formali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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