Sentenza del 26/10/2016 n. 21576 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Redditi prodotti all'estero - Potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - Condizioni - Omessa presentazione della dichiarazione integrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva aderito al condono fiscale cosiddetto "tombale" previsto dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002 per i redditi prodotti in Italia. L'Agenzia delle Entrate aveva tuttavia accertato redditi prodotti all'estero non dichiarati e contestato la residenza estera solo apparente. Il contribuente sosteneva che il condono impedisse qualsiasi accertamento, compreso quello sui redditi esteri, e che fosse decorso il termine per l'esercizio del potere impositivo. L'Agenzia sosteneva invece che i redditi esteri fossero esclusi dal condono automatico e che, non essendo stata presentata la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 8, il potere di accertamento fosse rimasto integro e fosse prorogato di due anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il condono ex art. 9 opera solo per i redditi cui è applicabile e non comprende automaticamente i redditi prodotti all'estero. Per questi ultimi era necessaria una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8, mai presentata dal contribuente. Di conseguenza, l'Amministrazione conservava il potere di accertare i redditi esteri e il termine per l'accertamento era prorogato di due anni ai sensi dell'art. 10. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 8
"Dichiarazione integrativa"
Per i redditi prodotti all'estero, esclusi dal condono automatico dell'art. 9, il contribuente poteva ottenere gli effetti premiali presentando una dichiarazione integrativa secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 8.
Legge n. 289 del 2002, art. 8, comma 5
"redditi prodotti all'estero"
Individua i redditi esteri ai quali non si applica direttamente la definizione automatica prevista dall'art. 9, consentendo però il ricorso alla dichiarazione integrativa.
Legge n. 289 del 2002, art. 8, comma 9
L'effetto di preclusione dell'accertamento sui redditi esteri opera soltanto quando il contribuente abbia presentato la dichiarazione integrativa nei termini previsti.
Legge n. 289 del 2002, art. 9
"non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui all'art. 8, comma 5"
Il condono automatico o "tombale" non comprende i redditi prodotti all'estero. L'adesione al condono per i redditi italiani non impedisce quindi l'accertamento dei redditi esteri non regolarizzati con dichiarazione integrativa.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
"i termini ... sono prorogati di due anni"
La proroga biennale dei termini di accertamento si applica ai contribuenti che non si sono avvalsi delle specifiche disposizioni premiali per la categoria di redditi oggetto dell'accertamento. Poiché il contribuente non aveva presentato la dichiarazione integrativa per i redditi esteri, la proroga si applicava a tali redditi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
La disposizione contiene i termini ordinari per l'accertamento delle imposte sui redditi, ai quali si applica la proroga prevista dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002.
Massime di principio
- L'adesione a un condono fiscale produce effetti soltanto per le categorie di reddito e per gli adempimenti espressamente ricompresi nella relativa disciplina; non si estende automaticamente a redditi diversi o esclusi.
- Quando una normativa di condono prevede una procedura specifica, come una dichiarazione integrativa per i redditi esteri, il contribuente deve completare tale procedura per ottenere l'effetto preclusivo dell'accertamento.
- La mancata presentazione della dichiarazione integrativa lascia all'Amministrazione finanziaria il potere di accertare i redditi non regolarizzati.
- L'adesione parziale a una misura premiale non esclude necessariamente l'applicazione di proroghe dei termini di accertamento relativamente alle categorie di reddito per le quali il contribuente non ha perfezionato la procedura agevolativa.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente il regime applicabile a ciascuna categoria di reddito, gli adempimenti richiesti, il loro tempestivo perfezionamento e i termini di accertamento applicabili.
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