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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31367/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla motivazione relativa alla recidiva era priva di fondamento, perché la Corte d'appello aveva fornito una motivazione sufficiente e non illogica, non sindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le statuizioni conseguenti ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 6 maggio 2025. Dal testo risulta che la censura si appuntava sulla tenuta motivazionale della decisione di merito, con specifico riferimento alla conferma della recidiva. La doglianza è stata ritenuta dalla Corte di cassazione eccentrica rispetto al tema e, comunque, disattesa dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta sufficiente e non illogica. Ne consegue che il ricorso mirava a contestare la motivazione sulla recidiva e, indirettamente, il trattamento sanzionatorio o la valutazione della rilevanza di tale circostanza.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione non è censurabile in cassazione quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sulla questione dedotta.
  • Le doglianze che si pongono al di fuori del tema effettivamente deciso dal giudice di merito non sono idonee a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
  • La conferma della recidiva, quando sorretta da motivazione adeguata e logica, non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della mera rivalutazione del merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze di legge previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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