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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20941/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La lite nasce da una domanda risarcitoria proposta da un condomino contro il condominio per i danni derivati dall'impossibilite0 di utilizzare propriete0 esclusive a causa di infiltrazioni d'acqua e liquami fognari provenienti dal fabbricato condominiale, in particolare per la mancata impermeabilizzazione del muro perimetrale lato monte. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e condannato il condominio al risarcimento. Un altro condomino ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, con due motivi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'art. 1227 c.c. considerando la condotta del danneggiato come causa esclusiva o concausa del danno: il danneggiato era anche comproprietario e custode del bene comune da cui proveniva il danno e avrebbe dovuto attivarsi contro l'inerzia del condominio e dell'amministratore, fino a chiedere la nomina di un nuovo amministratore o la condanna al facere, invece di limitarsi a domandare il risarcimento. Il secondo motivo denunciava omesso esame di fatti decisivi e riproponeva la medesima tesi, imputando al danneggiato una condotta omissiva rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che il condomino ricorrente era legittimato a impugnare la sentenza resa contro il condominio nell'interesse comune, ma nel caso concreto non aveva dimostrato la propria qualite0 di condomino e non aveva depositato il documento attestante tale qualite0 ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; da qui l'inammissibilite0 del ricorso. In via solo ad abundantiam, la Corte ha osservato che i motivi introducevano anche questioni nuove e si risolvevano comunque in censure di merito volte a rivalutare i fatti gie0 esaminati dal giudice di appello. Il ricorrente e8 stato condannato alle spese in favore del controricorrente; nessuna statuizione sulle spese e8 stata resa in favore del condominio, rimasto intimato e non costituito. c8 stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per denunciare la violazione di norme sostanziali

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di fatto discusso e decisivo

    richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso

  • art. 1175 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e diligenza del danneggiato

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per sostenere che la condotta omissiva del danneggiato, quale comproprietario e custode del bene comune, dovesse escludere o ridurre il risarcimento

  • art. 2043 c.c.

    invocato dal ricorrente come base della responsabilite0 risarcitoria e del nesso causale

  • art. 2051 c.c.

    richiamato dal ricorrente per affermare una posizione di custodia anche in capo al condomino danneggiato

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione del danno risarcibile

  • art. 1105 c.c.

    richiamato dal ricorrente come rimedio che il danneggiato avrebbe dovuto attivare per superare l'inerzia dell'assemblea o dell'amministratore

  • art. 372 c.p.c.

    la Corte lo applica per escludere la possibilite0 di sanare in cassazione la mancata prova della qualite0 di condomino mediante deposito del documento mancante

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilite0 del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato

  • S.U. ord. 18 aprile 2019 n. 10934

    citata per affermare che il condomino e8 legittimato a impugnare in cassazione la sentenza di condanna del condominio nell'interesse comune

  • S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    citata per l'applicazione del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Il condomino e8 legittimato a impugnare in cassazione, nell'interesse comune, la sentenza di condanna resa nei confronti del condominio, ma deve dimostrare la propria qualite0 di condomino quando essa sia contestata.
  • In cassazione la mancata produzione del documento necessario a provare un presupposto processuale o la legittimazione non puf2 essere sanata se non nei limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c.; in difetto, il ricorso e8 inammissibile.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimite0, specie quando il giudice di merito abbia gie0 affrontato la questione in fatto.
  • La deduzione della concausa colposa del danneggiato ex art. 1227 c.c. richiede allegazioni e questioni effettivamente introdotte nel thema decidendum; in cassazione non possono essere introdotti profili nuovi o rimedi non discussi nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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