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Sentenza

Sentenza n. 6238/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 2916/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato irricevibile la domanda risarcitoria per decorso del termine previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e privati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia concerneva la domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'inclusione delle particelle del ricorrente, mappali 225 e 644 del foglio 27, nel progetto di comparto e nella convenzione urbanistica relativa all'UMI n. 18. Secondo l'appellante, tale inclusione avrebbe determinato, dal 2004 al 2016, l'indisponibilità giuridica dei beni, la riduzione della capacità edificatoria, la compromissione della commerciabilità e il deprezzamento delle aree. Dopo che il giudice ordinario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria, il ricorrente aveva adito il giudice amministrativo. In appello ha sostenuto, con il primo motivo, che la lesione riguardasse il diritto di proprietà e derivasse da un fatto illecito non riconducibile all'esercizio del potere amministrativo, sicché avrebbe dovuto applicarsi il termine prescrizionale quinquennale dell'art. 2947 c.c., e non il termine decadenziale di 120 giorni dell'art. 30, comma 3, c.p.a., ritenuto applicabile soltanto agli illeciti successivi all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo. Con il secondo motivo ha riproposto le ragioni della domanda risarcitoria, deducendo la perdita delle facoltà di godimento, alienazione, concessione in garanzia o locazione e programmazione edilizia, nonché una perdita di valore stimata in 43.000 euro e, in subordine, una perdita di chance; ha inoltre chiesto una consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando l'esito sfavorevole della domanda risarcitoria, sebbene con una motivazione articolata anche su profili ulteriori rispetto alla sola tardività rilevata dal TAR. In primo luogo ha ritenuto che la posizione dell'appellante non fosse qualificabile come diritto soggettivo leso dalla convenzione del 2004. La variante al PRG n. 23, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 3682 del 13 dicembre 2002 e non impugnata, aveva già incluso l'area nell'UMI 18 e qualificato l'area come destinata a uso pubblico, determinando la coesistenza della proprietà con una posizione di interesse legittimo e la modificazione della qualificazione giuridica del bene. Da ciò deriva l'inammissibilità della pretesa impostata come lesione di un diritto soggettivo. Anche qualora si fosse ritenuta applicabile la disciplina della prescrizione quinquennale prevista per l'illecito aquiliano, l'azione sarebbe comunque prescritta, poiché il dies a quo avrebbe dovuto essere individuato nella deliberazione regionale del 13 dicembre 2002. In secondo luogo, il Collegio ha osservato che la deliberazione consiliare del 28 maggio 2004 non riguardava i mappali controversi; l'eventuale pregiudizio era quindi riconducibile alla convenzione del 2004, successivamente modificata con la deliberazione consiliare n. 51 del 2 ottobre 2015 o, al più tardi, con la nuova convenzione del 18 gennaio 2016. Trattandosi di illecito permanente, il termine per agire decorre dalla cessazione della permanenza, ossia dall'ultimo giorno in cui il danno si è verificato. L'azione, tuttavia, era stata introdotta davanti al giudice ordinario soltanto il 3 aprile 2019, quando era già decorso il termine decadenziale di 120 giorni dell'art. 30, comma 3, c.p.a. Il precedente giudizio ordinario non consentiva di superare la decadenza, poiché l'art. 11, comma 2, c.p.a. mantiene ferme le preclusioni e le decadenze già maturate. Le ulteriori censure sul danno, sulla sua quantificazione e sulle richieste istruttorie sono state assorbite. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate complessivamente in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    L'azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi deve essere proposta entro 120 giorni dalla conoscenza del fatto dannoso; per l'illecito permanente il termine decorre dalla cessazione della permanenza, cioè dall'ultimo giorno in cui il danno si è verificato.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    tiene ferme le preclusioni e decadenze intervenute

    La riassunzione o riproposizione della domanda davanti al giudice amministrativo dopo una declinatoria di giurisdizione non consente di superare le decadenze già maturate.

  • art. 2947 c.c.

    prescrizione quinquennale

    Qualora la pretesa fosse qualificata come lesione di un diritto soggettivo derivante da illecito aquiliano, il termine quinquennale sarebbe comunque decorso, assumendo come dies a quo la variante urbanistica del 13 dicembre 2002.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dall'appellante, ma non posto a fondamento dell'accoglimento di alcuna censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dall'appellante nell'ambito del primo motivo, senza che il Consiglio di Stato ravvisasse una violazione rilevante ai fini della riforma della sentenza.

Massime di principio

  • Quando una variante urbanistica non impugnata modifica la qualificazione di un'area e la assoggetta a una destinazione pubblicistica, la successiva convenzione urbanistica non costituisce necessariamente il primo atto lesivo: la posizione del proprietario deve essere valutata già in relazione alla variante, con conseguente possibile degradazione o coesistenza della posizione dominicale con l'interesse legittimo.
  • Per un illecito amministrativo permanente, il termine per proporre l'azione risarcitoria decorre dalla cessazione della permanenza e non dall'atto originario che ha dato avvio alla condotta lesiva; l'azione deve quindi essere proposta entro il termine decadenziale previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a. decorrente dall'ultimo giorno in cui il danno si è verificato.
  • La proposizione della domanda davanti al giudice ordinario, seguita da una declinatoria di giurisdizione, non consente di recuperare termini di decadenza già maturati: ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute.
  • Qualora una pretesa risarcitoria venga qualificata come lesione di un diritto soggettivo soggetta a prescrizione quinquennale, il termine decorre dall'atto amministrativo che ha prodotto la lesione giuridicamente rilevante, anche se il privato individua in un atto successivo la concreta manifestazione del pregiudizio.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDanno da provvedimento illegittimoTermini e notificazione del ricorsoGiurisdizione e riparto
RamiUrbanistica e governo del territorioResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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