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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10655/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, sul capo b), ha riqualificato il fatto come ipotesi attenuata di ricettazione ex art. 648, comma 4, c.p., riducendo il trattamento sanzionatorio, ma ha confermato la condanna per il capo a) relativo alla ricettazione di cui all'art. 474, comma 2, c.p. in continuazione ex art. 81 cpv. c.p. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice di merito aveva ritenuto tenue la condotta al capo b) e non aveva invece applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche al capo a), nonostante la presunta omogeneità delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente sul difetto dei presupposti per applicare l'art. 131-bis c.p. al fatto di cui all'art. 474 c.p., valorizzandone le specifiche modalità di commissione e i parametri di cui agli artt. 131-bis, comma 1, e 133, comma 1, c.p. La Corte ha inoltre escluso ogni contraddittorietà con il riconoscimento, per l'altra imputazione, dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p., precisando che tale fattispecie è una forma attenuata ma punibile, distinta dalla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La disposizione è richiamata come fattispecie attenuata e comunque punibile, distinta dalla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 474, comma 2, c.p.

    È il reato per cui è stata confermata la condanna; la Corte rileva che, per questo fatto, non ricorrevano i presupposti dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 81 cpv. c.p.

    È richiamato quale base del vincolo di continuazione tra i fatti contestati.

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile se, alla luce delle modalità concrete della condotta e dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., difettano i presupposti di legge.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    È utilizzato come parametro per valutare le specifiche modalità della condotta ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mera coesistenza, in una stessa sentenza, di una fattispecie attenuata punibile e del diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto non integra contraddittorietà logica, poiché si tratta di istituti diversi per presupposti ed effetti.
  • Per escludere l'art. 131-bis c.p. il giudice deve motivare sulle concrete modalità della condotta e sui criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; una motivazione in tal senso è sufficiente a resistere alla censura di illogicità.
  • La fattispecie attenuata prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. non si sovrappone alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la prima riduce la pena ma mantiene la punibilità, la seconda elimina la punibilità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una contestazione manifestamente infondata della motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia reali vizi logici o giuridici.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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