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Sentenza

Sentenza n. 875/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze di applicazione della clausola di revisione prezzi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa aggiudicataria di un servizio triennale di custodia ha presentato alla Fondazione affidante una prima istanza di applicazione della clausola di revisione prezzi il 1° giugno 2023 e una successiva istanza il 22 maggio 2024, senza ricevere alcun riscontro. La clausola contrattuale prevedeva l’immodificabilità del prezzo durante la prima annualità, la possibilità di revisione dall’inizio del secondo semestre della seconda annualità e l’applicazione dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006, stabilendo inoltre termini per l’istruttoria e per la comunicazione dell’accettazione o del diniego del nuovo prezzo. La ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo della Fondazione di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La Fondazione ha eccepito la propria natura privatistica e l’inutilizzabilità del rito sul silenzio, sostenendo che la pretesa non implicasse l’esercizio di una potestà provvedimentale. Il TAR ha esaminato anche d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione, rilevando tuttavia che la Fondazione, pur qualificata come ente di diritto privato, è ente di prioritario interesse nazionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto a vigilanza ministeriale e tenuto al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica e dei principi generali dell’attività amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione relativa alla natura privatistica dell’ente e ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla clausola di revisione prezzi e ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi nei contratti a esecuzione continuata o periodica disciplinati, ratione temporis, dall’art. 115 del d.lgs. 163/2006. L’istanza di revisione prezzi è stata qualificata come presupposto idoneo a far sorgere un vero e proprio obbligo di provvedere, poiché la relativa attività è procedimentalizzata dalla legge e dalla clausola contrattuale. Il ricorso è stato quindi accolto e la Fondazione è stata ordinata a esaminare le istanze del 1° giugno 2023 e del 22 maggio 2024 e a concludere il procedimento secondo i criteri dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Non è stata disposta la nomina immediata del commissario ad acta. La Fondazione è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre contributo unificato e accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Consente l’azione per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile all’azione avverso il silenzio dell’amministrazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato in relazione all’avviso alle parti della possibile questione di giurisdizione.

  • art. 1 l. 310/2003

    ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale

    Qualifica la Fondazione come ente operante nel settore musicale e di prioritario interesse nazionale.

  • art. 5 l. 800/1967

    Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo

    Fondando la personalità giuridica di diritto pubblico e la vigilanza ministeriale, concorre a qualificare pubblicisticamente l’attività della Fondazione.

  • art. 5, comma 2, l. 800/1967

    Individua le finalità pubblicistiche degli enti lirici, consistenti nella diffusione dell’arte musicale, nella formazione professionale dei quadri artistici e nell’educazione musicale della collettività.

  • art. 5, comma 4, l. 800/1967

    Prevede l’ammissione delle Fondazioni al gratuito patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, quale ulteriore elemento valorizzato per la loro qualificazione pubblicistica.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Disciplina la revisione dei prezzi nei contratti a esecuzione continuata o periodica e impone, nel caso esaminato, la conclusione del procedimento applicativo a fronte di un’istanza corredata dalla documentazione prevista.

  • art. 133, commi 3 e 4, d.lgs. 163/2006

    È richiamato dal TAR per affermare la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È stato applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Un ente qualificato dalla legge come fondazione di diritto privato può essere assoggettato alle regole dell’evidenza pubblica e ai principi generali dell’attività amministrativa quando la sua disciplina, struttura, vigilanza e finalità evidenzino la natura pubblicistica dell’attività esercitata.
  • Le controversie relative alla clausola di revisione prezzi e ai relativi provvedimenti applicativi nei contratti a esecuzione continuata o periodica disciplinati dall’art. 115 del d.lgs. 163/2006 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • La presentazione di un’istanza di applicazione della revisione prezzi, quando la legge e il contratto procedimentalizzano l’istruttoria e impongono termini per la decisione, fa sorgere in capo alla stazione appaltante un obbligo di provvedere, azionabile mediante ricorso avverso il silenzio.
  • In presenza di un obbligo di provvedere sulla revisione prezzi, il giudice amministrativo può ordinare alla stazione appaltante di concludere il procedimento entro un termine assegnato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione spettantele secondo i criteri legali e contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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