Cassazione Civile, Ordinanza n. 19771/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice addetta al recapito postale aveva ottenuto in primo grado la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di somme a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva. La Corte d'appello ha confermato la decisione ritenendo provato lo straordinario sulla base dei cartellini e del comportamento concludente, e ha giudicato inammissibile la nuova prospettazione difensiva della società, secondo cui le ore eccedenti sarebbero state in realtà impiegate per coprire zone di recapito scoperte e già compensate come flessibilità operativa. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione di legge e del CCNL, in particolare dell'art. 31, sostenendo che l'autorizzazione allo straordinario non poteva ritenersi implicitamente sussistente; 2) vizio motivazionale e mancata ammissione della prova testimoniale, che avrebbe chiarito la natura delle ore svolte; 3) violazione dell'art. 348-bis c.p.c. e illogicità della sentenza, contestando l'ambito di operatività della declaratoria di inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi mirassero, nella sostanza, a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto nei giudizi di merito circa la natura straordinaria delle ore lavorate e il correlato diritto alla retribuzione. Ha escluso la sindacabilità in sede di legittimità delle censure relative alla ricostruzione dei fatti, alla valutazione delle prove e alla mancata ammissione della testimonianza, osservando inoltre che il giudizio era soggetto al regime della doppia conforme, con conseguente preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha anche rilevato che la doglianza sulla prova testimoniale non indicava un vero errore di diritto nell'ammissione delle prove, ma contestava soltanto il diverso peso attribuito agli elementi istruttori. Quanto al terzo motivo, ha condiviso la Corte territoriale nel ritenere che la società avesse introdotto in appello una nuova linea difensiva, tardiva e diversa rispetto a quella originaria, e che ciò rendesse corretta la declaratoria di inammissibilità. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 31 CCNL di settore
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina collettiva non consentisse di presumere l'autorizzazione implicita allo straordinario; la Corte ha ritenuto la censura in realtà diretta contro un accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente la rivalutazione del merito; inoltre è precluso nel caso di doppia conforme.
art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
in presenza di doppia conforme il motivo di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione se i fatti sono stati ricostruiti nei medesimi termini nei due gradi di merito.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
la preclusione opera anche quando la sentenza d'appello, pur con ulteriori argomenti, confermi la decisione di primo grado sul medesimo iter logico-argomentativo.
art. 111, comma 6, Cost.
il controllo di legittimità sulla motivazione resta confinato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente o incomprensibile determinano nullità della sentenza.
art. 362, n. 3, c.p.c.
richiamato nel motivo sul mancato esame della prova testimoniale, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché attinente alla valutazione di fatto.
art. 416 c.p.c.
richiamato per evidenziare che la difesa originaria della società aveva contestato solo la mancata autorizzazione allo straordinario, non la diversa causale poi introdotta in appello.
art. 348-bis c.p.c.
richiamato nel terzo motivo, ma la Corte ha ritenuto corretto il rilievo di inammissibilità della nuova materia del contendere in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando i fatti decisivi sono stati ricostruiti nei medesimi termini nei due gradi di merito.
- La censura sulla mancata ammissione o valutazione delle prove è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o comunque acquisite fuori dai limiti di legge, non quando si contesta soltanto il diverso peso attribuito agli elementi istruttori.
- Quando la parte in appello introduce una diversa ricostruzione difensiva che amplia o muta il tema di indagine rispetto alle contestazioni originarie, il giudice può dichiararla inammissibile per tardività e novità della materia del contendere.
- La verifica di legittimità sulla motivazione è limitata al minimo costituzionale: solo assenza assoluta, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria integrano vizio denunciabile in cassazione.
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